La prescrizione dei crediti professionali, ai sensi dell’art. 2957 c.c. inizia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza – pur non ancora passata in giudicato – in caso di definizione della lite dalla quale essi derivino.
Deve escludersi che l’atto interruttivo debba necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall’individuazione del debitore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. VI, Pres. Lombardo- Rel. Fortunato con l’Ordinanza n. 7835 del 10.03.2022.
Nel caso di specie, un avvocato vantante un credito professionale – in ragione di un decreto ingiuntivo emesso ai danni di un’azienda ospedaliera – ricorreva per ottenere la cassazione della sentenza che dichiarava prescritto il suo diritto.
L’art. 2957 c.c., in materia di prescrizione, prevede che i crediti professionali dei difensori decorrano dalla decisione della controversia: qualora invece questa non sia stata definita, il diritto decorre dal compimento dell’ultima prestazione.
In generale, dunque, può affermarsi che il dies a quo della prescrizione coincida con la pubblicazione della sentenza, non essendo necessario il passaggio in giudicato.
Per quanto concerne, poi, gli atti interruttivi della stessa, deve escludersi che questi debbano indicare l’importo richiesto o l’intimazione ad adempiere, bastando a tal fine la richiesta di adempimento corredata dall’indicazione del debitore.
Nella vicenda esaminata, poiché la missiva inviata dal ricorrente individuava la prestazione effettuata e conteneva un generico sollecito al pagamento, ben poteva ritenersi produttiva di effetti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, la Suprema Corte accogliendo tale motivo di ricorso, cassava l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale competente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: la prescrizione del credito professionale decorre dal deposito della sentenza
Questo è il momento in cui deve individuarsi l’esaurimento dell’incarico conferito
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Armano – Rel. Rossetti | 21.02.2020 | n.4595
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