«La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma cod. civ., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell’efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l’esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto)».
Questo è il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo con l’ ordinanza n.9638 del 19.04.2018.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PRESCRIZIONE: LA DOMANDA DI AMMISSIONE COMPORTA L’INTERRUZIONE CON EFFETTI PERMANENTI FINO A CHIUSURA PROCEDURA
NON È NECESSARIA LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena | 30.08.2016 | n.17412.
PRESCRIZIONE: LA DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DETERMINA INTERRUZIONE PERMANENTE
Sentenza | Corte di cassazione | 17.07.2014 | n.16408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERGIO DI AMATO – Presidente
Dott. ANTONELLA DI FLORIO – Consigliere
Dott. DANILO SESTINI – Consigliere
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO – Rel. Consigliere
Dott. GABRIELE POSITANO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso omissis-2015 proposto da:
SOCIETA IMMOBILIARE
– RICORRENTE –
contro
TERZO ACQUIRENTE e FIDEIUSSORE
BANCA
– CONTRORICORRENTI –
nonchè contro
BANCA;
– INTIMATI-
avverso la sentenza n. 5064/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
FATTI DI CAUSA
Con un unico atto di citazione la BANCA e la BANCA convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, FIDEIUSSORE E TERZO ACQUIRENTE, chiedendo che fosse dichiarato nullo per simulazione l’atto pubblico col quale il primo aveva venduto alla seconda un immobile sito a Napoli, ovvero, in subordine, che tale atto fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., siccome compiuto allo scopo di aggirare le ragioni di credito delle due Banche attrici.
A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essere creditrici della S.R.L. FALLITA e dei fideiussori di questa, tra i quali FIDEIUSSORE e TERZO ACQUIRENTE della somma di euro 1.105.550,87 portata da un decreto ingiuntivo del Tribunale di S. Maria Capua Vetere divenuto definitivo per mancata opposizione. Aggiunsero che la debitrice principale era stata dichiarata fallita, che a carico di FIDEIUSSORE erano state promosse varie procedure esecutive individuali e che il prezzo di compravendita dell’immobile oggetto della domanda era del tutto insufficiente rispetto all’effettivo valore del bene; circostanze, queste, che inducevano a ritenere che l’atto fosse simulato o comunque assoggettabile a revocatoria, sussistendo sia il consilium fraudis che l’eventus damni.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto fatto valere, e chiedendo nel merito il rigetto della domand
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò la natura simulata dell’atto di compravendita contestato e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia è stata impugnata da FIDEIUSSORE e TERZO ACQUIRENTE e nel giudizio si sono costituite la BANCA, nuova denominazione della BANCA S.P.A., e la BANCA S.P.A., proponendo appello incidentale condizionato nel senso di dichiarare l’inefficacia relativa dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 del codice civile.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2014, ha accolto l’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte dalle due Banche creditrici, che ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che era fondato il motivo dell’appello principale col quale era stata ribadita l’eccezione di prescrizione rigettata dal Tribunale.
Ha rilevato la sentenza che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per respingere tale eccezione erano da ricondurre al compimento, da parte delle Banche creditrici, di due atti interruttivi della prescrizione, costituiti dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento della S.R.L. FALLITA e dall’atto di intervento espletato nella procedura esecutiva individuale in danno di FIDEIUSSORE. Nessuno di essi, però, era idoneo allo scopo.
Ricapitolando i passaggi fondamentali della vicenda, la Corte napoletana – dopo aver evidenziato che nessuna delle Banche si era insinuata nel passivo del fallimento di FIDEIUSSORE – ha rilevato che l’atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da BANCA nei confronti di quest’ultimo poteva avere natura di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, cod. civ., per cui dal momento della presentazione di quella domanda fino alla chiusura del processo di esecuzione la prescrizione non poteva decorrere (art. 2945 cod. civ.). Tuttavia – anche trascurando il fatto che l’atto di intervento in questione fu compiuto quando il FIDEIUSSORE era stato già dichiarato fallito – a quell’atto poteva essere riconosciuta natura di atto interruttivo istantaneo ma privo di effetti permanenti, perché nel caso specifico il processo esecutivo si era estinto e non si era concluso con una sentenza. Per cui l’effetto di interruzione si ricollegava alla sola domanda e da quel momento iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione; e poiché, nella specie, la prescrizione aveva ricominciato a decorrere dal 14 giugno 1994 (data dell’intervento nella procedura esecutiva conclusasi con la sentenza del Tribunale che ne aveva poi dichiarato l’estinzione) e l’atto di citazione in giudizio era stato notificato il 5 ottobre 2006, il diritto di credito doveva ritenersi a quell’epoca già prescritto.
Non poteva riconoscersi natura di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, secondo la Corte d’appello, neppure alla domanda di ammissione al passivo del fallimento della S.R.L. FALLITA.
Nella specie, infatti, non trovava applicazione la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 1957 cod. civ. che, ribadendo il principio di cui all’art. 1310, primo comma, cod. civ., stabilisce che l’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. Ad avviso della Corte, l’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di un condebitore in solido «non si estende al diverso condebitore il cui obbligo sia stato accertato con forza di giudicato»; e poiché il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più debitori in solido acquista efficacia di giudicato nei confronti dell’intimato che non abbia proposto opposizione, doveva ritenersi che gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti della S.R.L. FALLITA successivi al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del FIDEIUSSORE non potevano estendere i loro effetti a quest’ultimo.
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione conduceva al rigetto della domanda di simulazione e, per analoghe considerazioni, anche di quella di revocatoria posta in via subordinata.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la SOCIETA IMMOBILIARE, in qualità di cessionaria del credito della BANCA, con atto affidato a due motivi.
La BANCA resiste con controricorso nel quale chiede la propria estromissione dal giudizio e, in subordine, l’integrale accoglimento del ricorso della società SOCIETA IMMOBILIARE.
Resistono altresì FIDEIUSSORE e TERZO ACQUIRENTE con un unico separato controricorso.
La società ricorrente e la BANCA hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 1957, 2943 e 2945 del codice civile.
Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata – per sostenere la tesi secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti della SOCIETÀ FALLITA successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del FIDEIUSSORE non avevano effetto nei confronti di quest’ultimo – avrebbe erroneamente richiamato la sentenza 20 maggio 2003, n. 7881, di questa Corte, non pertinente nella fattispecie.
Dopo aver trascritto il contenuto delle norme di legge asseritamente violate, la parte ricorrente rileva che la corretta interpretazione di queste avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a riconoscere che la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore principale determina l’interruzione della prescrizione, in modo permanente, anche nei confronti del fideiussore, alla luce della previsione degli artt. 1310 e 1957 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., poi, una volta compiuto l’effetto interruttivo di cui all’art. 2943 cod. civ., la prescrizione non può riprendere a decorrere «fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, alla quale deve assimilarsi la chiusura del fallimento».
Il motivo in esame chiede perciò a questa Corte di ribadire il principio per cui la presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.
1.1. Osserva innanzitutto questa Corte che devono darsi per pacifiche, nel caso in esame, alcune circostanze di fatto accertate dal giudice di merito e non oggetto di contestazione, e cioè che l’odierna parte ricorrente – o, meglio, il dante causa dell’odierna parte ricorrente – non si era insinuata nel passivo del fallimento del FIDEIUSSORE, fideiussore della SOCIETÀ FALLITA, ma solo nel fallimento di quest’ultima; e che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori era passato in giudicato per mancata opposizione.
Tanto premesso in punto di fatto, si tratta di valutare la correttezza del ragionamento della Corte napoletana là dove essa, richiamando il principio di cui alla sentenza 20 maggio 2003, n. 7881, di questa Corte, ha ritenuto che il perfezionarsi del giudicato nei confronti di FIDEIUSSORE in conseguenza, appunto, della mancata opposizione al decreto ingiuntivo abbia determinato una sorta di insensibilità, nei confronti del medesimo, dell’atto di insinuazione al passivo del fallimento della SOCIETÀ FALLITA.
È bene ricordare che la citata sentenza n. 7881 del 2003, pronunciata in relazione ad una vicenda che nulla ha a che vedere con quella odierna, ha affermato che il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non può essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione.
Ora, che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di più parti acquisti autorità di giudicato nei confronti del singolo intimato che non ha proposto opposizione non comporta, di per sé, l’automatica inapplicabilità delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 1310 e 1957 cod. civ. richiamate dall’odierna ricorrente. L’ulteriore passaggio logico compiuto dalla Corte d’appello deve essere valutato alla luce del quadro normativo complessivo e delle censure contenute nel motivo in esame.
1.2. La società ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria tesi, il precedente di cui alla sentenza 17 luglio 2014, n. 16408, di questa Corte, secondo cui la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma cod. civ., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, del codice civile.
Ha osservato la ricorrente che la concreta vicenda esaminata in quell’occasione sarebbe in tutto identica a quella odierna.
Rileva il Collegio che, in effetti, la sentenza ora citata ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore; mentre, per contro, la presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto. Questo precedente è da considerare correttamente richiamato, siccome avente ad oggetto una fattispecie in tutto assimilabile a quella odierna (è interessante notare che la sentenza n. 16408 specificamente ha avvisato di non aver rinvenuto «precedenti specifici sulla questione in esame»).
1.3. Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso è fondato.
Il corretto inquadramento del problema non può prescindere dall’esame dell’art. 1306 cod. civ., che regola gli effetti della sentenza in rapporto all’obbligazione solidale, posto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte di FIDEIUSSORE ha determinato in tutto e per tutto un effetto identico al passaggio in giudicato (v. artt. 647 e 653 cod. proc. civ.).
Ora, a norma dell’art. 1306, secondo comma, cit., il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed un altro diverso condebitore, salvo che la sentenza «sia fondata sopra ragioni personali al condebitore».
Tale meccanismo, però, viene meno quando c’è il giudicato; in altri termini, la formazione del giudicato nei confronti di uno dei condebitori solidali impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, proprio perché la caratteristica del giudicato è quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra altre parti (v. in argomento, tra le altre, le sentenze 19 luglio 2012, n. 12515, 30 settembre 2014, n. 20559, e 6 novembre 2015, n. 22696).
Tuttavia – e questo è il punto dove si annida l’errore commesso dalla Corte d’appello – l’autorità del giudicato fa sì che la pronuncia non possa venire meno per effetto di successive pronunce tra parti, ma non rende l’obbligazione solidale impermeabile rispetto agli atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti, una volta accertata con efficacia di giudicato l’esistenza di un’obbligazione solidale, diviene applicabile integralmente la disciplina dell’art. 1310 cod. civ. qui invocato dalla società ricorrente; ciò perché il giudicato, come s’è appena detto, rappresenta un ostacolo all’applicazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., ma non all’applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali.
La tenuta del ragionamento ora svolto va verificata considerando gli effetti paradossali che deriverebbero da un approccio diverso.
Se fosse esatto il ragionamento svolto dalla Corte napoletana, si arriverebbe alla conseguenza, del tutto illogica, per cui il creditore che ha visto accertato con efficacia di giudicato il suo credito nei confronti di uno dei condebitori in solido verrebbe a trovarsi, quanto agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, in una situazione peggiore di quella nella quale si troverebbe se non avesse ottenuto tale accertamento.
In altri termini, non è ragionevole sostenere che l’odierna società ricorrente (ovvero il suo dante causa), avendo ottenuto nei confronti del FIDEIUSSORE un accertamento passato in giudicato (cioè il decreto ingiuntivo non opposto) ed avendo compiuto un atto di interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale (cioè l’insinuazione al passivo del fallimento della società FALLITA), non possa poi giovarsi di quest’ultimo nei confronti del fideiussore; se così fosse, infatti, il giudicato avrebbe un paradossale effetto negativo per chi lo consegue.
La difesa del FIDEIUSSORE è, su questo punto, assai debole.
La tesi dei due rapporti distinti (controricorso, p. 14-15) non è convincente, così come l’idea che l’atto interruttivo abbia effetti solo istantanei e non permanenti (controricorso, p. 17). Trova applicazione sul punto, invece, il principio, correttamente richiamato dalla parte ricorrente, di cui alla sentenza 21 gennaio 2011, n. 1406, secondo cui la disciplina dell’art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Deve in conclusione affermarsi che resta applicabile, nella specie, la disciplina dell’art. 1310 cod. civ., di cui l’art. 1957, quarto comma, cod. civ. costituisce una specifica applicazione in materia di fideiussione; con la conseguenza che la prescrizione doveva essere ritenuta interrotta dall’atto di insinuazione al passivo della FALLITA fino alla data di chiusura del fallimento.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, posto che l’accertata esistenza di un valido atto di interruzione della prescrizione non esige di verificare se ve ne sia stato, nella specie, anche un secondo.
3.La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello attenendosi al seguente principio di diritto:
«La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma cod. civ., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell’efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l’esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto)».
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l’11 gennaio 2018.
Il Presidente
Depositato il 19.04.2018
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno