Il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti in esame da parte della banca. In tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga un’esplicita intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di appello di Milano, Sez _I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone, con la sentenza n. 991 del 24.04.2020.
Una società, in persona del trustee, ha convenuto in giudizio una banca deducendo, in relazione ai contratti di conto corrente, di aver indebitamente versato somme a titolo di interessi usurari e anatocistici, non oggetto di specifica pattuizione tra le parti, nonché commissioni di massimo scoperto invalide; in relazione ai contratti di mutuo la parte attrice domandava la restituzione degli importi corrisposti per l’applicazione di interessi anatocistici derivanti dall’applicazione di un piano di ammortamento alla francese.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva la Banca eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità delle domande attoree per carenza di capacità giuridica e/o di legittimazione attiva del Trust, privo di personalità giuridica; difetto di legittimazione attiva derivante dal mancato trasferimento al Trust dei rapporti bancari dedotti in giudizio; nullità del Trust ex art. 1418 c.c. nonché non meritevolezza di tutela del Trust ex art 1322 c.c.. Nel merito, la parte convenuta eccepiva la prescrizione di tutte le azioni di ripetizione dell’indebito, nonché richiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Il Giudice di prime cure statuiva al nullità del contratto di mutuo, rigettando, per il resto, le domande attoree condannandolo alla refusione delle spese di lite:
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la parte attrice per i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza per aver pronunciato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito in relazione ai contratti di conto corrente;
2) erronea e carente motivazione in punto di rigetto della domanda relativa all’effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese;
3) erroneità della sentenza per aver ritenuto non usurari gli interessi complessivi, corrispettivi e moratori, applicati in relazione ai contratti di mutuo;
4) erronea e carente motivazione in merito al rigetto della domanda relativa alla nullità dei contratti per mancata indicazione dell’ISC.
Si costituiva anche nel giudizio di appello la Banca la quale chiedeva il rigetto dell’appello principale e, ai fini della parziale riforma della sentenza di prime cure, riproponeva, in via di appello incidentale, le eccezioni preliminari nonché l’eccezione di prescrizione delle domande con riferimento ai contratti di mutuo.
Il Collegio, investito del thema decidendum, ha ritenuto fondato il motivi relativo alla erroneità della decisione per aver respinto l’eccezione di prescrizione delle domande anche con riferimento ai contratti di mutuo.
I Giudici hanno evidenziato che il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti in esame da parte della Banca appellata, comunicata alla controparte tramite raccomandate A/R. Tale comunicazione ha natura recettizia e pertanto gli effetti risolutivi si sono prodotti al ricevimento delle predette raccomandate.
In tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga un’esplicita intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Tale volontà non si rinviene in alcun atto stragiudiziale prodotto dalla parte appellante e si riscontra, invece, per la prima volta nell’atto di citazione.
Alla suddetta doglianza è strettamente connesso il primo motivo di appello proposto dalla parte appellante, che ha lamentato l’erroneità della sentenza per aver dichiarato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito con riferimento ai contratti di conto corrente.
La Corte cha ritenuto tale motivo infondato, anche se deve essere parzialmente corretta la motivazione in quanto il dies a quo deve essere collocato non alla data dell’ultimo estratto conto prodotto bensì alla data di cessazione dei rapporti, che è intervenuta nel settembre 2004.
Orbene, il Collegio ha rappresentato che l’intervenuta prescrizione del diritti, sia con riferimento ai contratti di conto corrente che ai contratti di mutuo, assorbe e rende superfluo l’esame di ogni altra doglianza proposta nel merito dalla parte appellante.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la corte territoriale ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza appellata, nella parte in cui ha respinto le domande dell’odierna appellante. Ha, altresì, accolto parzialmente l’appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano, ha rigettato le domande dell’odierna appellante relative ai contratti di mutuo, condannandolo alla refusione delle spese del grado.
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