L ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito presuppone la chiusura del rapporto di conto corrente cui si riferisce la relativa pretesa in quanto la mera annotazione in conto di poste passive non integra un pagamento, ma di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.. Invero, è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Ove sia il correntista ad agire per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto; con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi. Inoltre, grava sull’attore in ripetizione, dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filipps – Rel Terrazzano con la sentenza n. 337 del 18 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata una Banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che l’aveva condannata a rifondere in favore di una correntista la complessiva somma di euro 67.932,43 a titolo di interessi ultralegali, costi, spese e commissioni illegittime.
A fondamento della proposta impugnazione, l’appellante deduceva l’inammissibilità della domanda in riferimento ai rapporti ancora in essere al momento dell’introduzione del giudizio, nonché l’erronea valutazione dell’onere probatorio gravante sulla correntista, nonché l’illegittimo rigetto dell’eccezione di prescrizione dalla stessa formulata.
La Corte, nell’accogliere le prospettazioni della Banca, ha preliminarmente ritenuto la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata con riferimento al rapporto ancora in essere, chiarendo che l’azione di ripetizione dell’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime, è esercitabile unicamente una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l’eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della Banca; ragion per cui la chiusura del conto è condizione di ammissibilità della domanda in quanto la mera annotazione in conto di poste passive non integra un pagamento, ma di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Ciò posto, il Collegio ha rilevato che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che gravasse sulla banca l’onere di provare la sussistenza o meno di un affidamento e dunque la natura delle rimesse, sicchè l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto di Credito doveva ritenersi validamente e tempestivamente proposta.
Sul punto la Corte ha altresì specificato che grava sull’attore in ripetizione, sia produrre in giudizio l’intera serie degli estratti conto, sia dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l’inizio del decorso della prescrizione dalla data di appostazione in conto corrente (in caso di rimessa solutoria) al momento della chiusura del conto (in ipotesi di rimessa ripristinatoria).
Sulla base di tali rilievi, la Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’appello proposto dalla Banca e in totale riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla correntista, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRESCRIZIONE-INDEBITO BANCARIO: l’eccezione generica della Banca convenuta è valida ed efficace
Incombe sul correntista-attore, per superare tale eccezione, l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Alessandra Arceri | 03.11.2020 | n.20593
INDEBITO-PRESCRIZIONE: È VALIDAMENTE PROPOSTA QUANDO LA PARTE HA PROVATO L’INERZIA DEL TITOLARE
IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DI UN AFFIDAMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone | 27.07.2020 | n.5326
Incide solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 19.05.2020 | n.9141
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