SULLA FORMA DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e della dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie. Incombe sulla parte attrice l’onere di provare che le rimesse da lei effettuate nel periodo anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda avevano carattere ripristinatorio, essendo affluite su conto corrente il sui saldo passivo non eccedeva i limiti dell’apertura di credito ad esso collegata.
SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL “SALDO ZERO” IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI DEL CLIENTE
Laddove la documentazione sia incompleta ed il saldo documentato dal primo estratto conto sia negativo, l’applicazione rigida del saldo zero sarebbe da evitarsi se altri elementi portino a ritenere che quel saldo si sarebbe comunque formato, e la sua formazione non sarebbe stata inibita dall’espunzione di eventuali interessi non dovuti, usurari o anatocistici, o di altre poste non correttamente pattuite, con particolare riguardo all’ipotesi in cui neppure vengano indicate con precisione le poste non dovute dal cliente, che si limiti – pur a fronte dell’avvenuto versamento in causa dei documenti mancanti – a contestazioni del tutto generiche ed astratte, pretendendo che a tale affermazione supplisca il tribunale mediante ammissione di CTU volta alla ricostruzione dell’intero rapporto ed all’individuazione delle poste illegittimamente pretese dalla creditrice, consulenza, a questo punto, meramente esplorativa, e dunque inammissibile.
SULL’INCONFIGURABILITA’ DI “USURA SOPRAVVENUTA”
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
SUL VALORE MERAMENTE “INFORMATIVO” DELL’ISC-TAEG
L’ISC, detto anche TAEG per tutte le operazioni diverse dal conto corrente, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta infatti un Indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il cliente ha conoscenza del costo complessivo dell’operazione; la sua indicazione infatti, divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 n. 2086, non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, qualora sussista specifica domanda e sia soddisfatto il corrispondente onere probatorio.
Un siffatto assetto normativo subisce una eccezione solo nel caso di contratti regolati dalla disciplina sul credito al consumo (art. 121 e segg. TUB). Infatti l’art. 124 prevede espressamente a pena di nullità l’indicazione dell’ISC/TAEG”.
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Bologna, Giudice Alessandra Arceri, con la sentenza n. 20593 del 3 novembre 2020, che, nell’ambito di un giudizio di ripetizione incardinato dal correntista nei confronti di un istituto di credito, ha ribadito, con ricca argomentazione, alcuni “punti fermi” del contenzioso bancario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO: NON NECESSITA DEL DIES A QUO DEL DECORSO
L’ELEMENTO QUALIFICANTE È L’ALLEGAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 28.02.2020 | n.5610
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO C/C: NON NECESSITA DELL’INDICAZIONE DI SPECIFICHE RIMESSE SOLUTORIE
L’ONERE DI ALLEGAZIONE IN CAPO ALLA BANCA È SODDISFATTO CON L’AFFERMAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895
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