In materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dai correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Crolla, con l’ordinanza n. 9806 del 13 aprile 2023, con la quale è stata confermata la sentenza di secondo grado in quanto non provate le circostanze dedotte dall’appellante.
In particolare, in forza del già menzionato principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la Corte d’appello avesse tratto dalla disposta c.t.u. (dalle quali risultavano accertate solo le movimentazioni contabili per il periodo che va dal 1986 al 1990) elementi in fatto idonei a individuare il dies a quo della prescrizione, coincidente con le singole rimesse, escludendo l’efficacia interruttiva delle raccomandate in atti, in data 2001 e 2003, essendo state le rimesse accertate fino all’anno 1990.
La Corte ha specificato che “L’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto”.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna della correntista ricorrente alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: PER LE RIMESSE SOLUTORIE IL DIES A QUO DECORRE DAL MOMENTO DELLA SINGOLA RIMESSA
IL TERMINE È ANTICIPATO AL MOMENTO DELL’ANNOTAZIONE IN CONTO DEL PAGAMENTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 | n.1183
ONERE PROBATORIO: GRAVA SULLA PARTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE DI INDEBITO
IL CLIENTE DEVE ALLEGARE IN MANIERA PRECISA E UNIVOCA LE PATTUIZIONI DI CUI LAMENTA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo | 14.06.2021 | n.1108
INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL CORRENTISTA ATTORE
DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO GLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Bergamo , Sez III civ., Giudice Luca Verzeni | 19.07.2021 | n.1386
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno