ISSN 2385-1376
Testo massima
La presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945, comma 2, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell’actio iudicati.
Lo ha precisato la Suprema Corte di cassazione, sezione terza, nella sentenza n.16408 del 17 luglio 2014 riferendosi agli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti dei condebitori solidali.
Nel caso di specie accadeva che un debitore si opponeva ad un atto di precetto intimato da una banca in virtù di un decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti nonché di altri debitori solidali, sul presupposto che il credito sia era estinto per prescrizione, per sopravvenuto decorso del termine decennale dalla data di formazione del titolo giudiziale.
Tuttavia, la banca opposta, sosteneva che la prescrizione fosse rimasta interrotta atteso che era stata ammessa al passivo fallimentare della obbligata principale per cui, per effetto del disposto di cui all’art. 1310 c.c., l’atto interruttivo era opponibile anche alla debitrice solidale.
Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione a precetto, dichiarando il credito prescritto.
Avverso tale decisione la Banca ricorreva per cassazione, eccependo la violazione e/o falsa applicazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 1310 c.c. in combinato disposto con l’art. 2943 c.c..
La Banca ha ritenuto che il giudice di merito avesse violato la legge in quanto la domanda di ammissione al passivo fallimentare equivale a richiesta di pagamento ed i suoi effetti interruttivi in punto di prescrizione sono opponibili in caso di solidarietà passiva, anche nei confronti degli altri condebitori.
La Corte ha accolto il ricorso rifacendosi ad un consolidato orientamento (Cass. 17 aprile 1983, n. 2449; Cass. 11 settembre 1997; Cass. 20 novembre 2002, n. 16380) secondo cui “La dichiarazione di fallimento non sospende nè interrompe il termine per l’esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell’istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall’art. 2945, comma 2, c.c.,” e, questi effetti interruttivi della prescrizione, operano anche nei confronti degli altri condebitori solidali seppur rimasti estranei al giudizio.
Dunque, hanno concluso gli ermellini, che l’effetto interruttivo si è prodotto anche nei confronti della parte opponente che sia rimasta estranea al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sottolineando che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione della prescrizione, fino al termine del giudizio, anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo alla lite.
La Corte ha così cassato la sentenza emessa dal Tribunale, rinviando al Tribunale di Benevento, in persona di altro magistrato la decisione.
In conclusione la presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare in danno del debitore:
1). è equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio;
2). determina l’interruzione della prescrizione in modo permanente;
3). l’effetto interruttivo si estende a tutti i condebitori solidali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 542/2014