Ai sensi dell’art.119 del TUB, la consegna della documentazione bancaria, con riserva di agire per il risarcimento del danno eventualmente spettante in relazione agli investimenti eseguiti, non costituisce atto interruttivo della prescrizione perché, in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art.2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non può neppure essere intesa quale rinuncia alla compiuta prescrizione, ex art. 2937 c.c., la frase “Prendiamo infine atto della volontà di interrompere i termini di prescrizione e della messa in mora comunicata”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Catania, Pres. Ferreri – Rel. Vitale, con la sentenza n. 1078 del 13.05.2019.
Un privato conveniva in giudizio una Banca innanzi al Tribunale di Catania sul presupposto di intrattenere rapporti ultradecennali con l’istituto di credito e di detenere nel proprio deposito titoli una serie di obbligazioni Argentina, acquistate, a suo dire, nel 2001 ed aventi, al momento della notifica dell’atto di citazione, tutte valore zero. Eccepiva, nel merito, la nullità delle operazioni per carenza di preventivo contratto quadro, lamentando che la banca non aveva fornito le corrette informazioni sull’operazione effettuata e, in particolare, sulla natura altamente rischiosa dell’investimento.
La Banca si costituiva in giudizio contestando tutte le domande ed eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione di ogni azione, atteso che l’acquisto delle obbligazioni era avvenuto da oltre dieci anni.
Il Tribunale ha, dapprima, riconosciuto la nullità del contratto di negoziazione (contratto quadro) per violazione di forma, così come previsto dall’art. 23 T.U.F.. Successivamente, ha rilevato che se, da una parte, l’azione di accertamento della nullità è imprescrittibile, dall’altra, l’azione di ripetizione si prescrive nell’ordinario termine di dieci anni. Ha, pertanto, concluso con il rigetto della domanda restitutoria, stante l’assenza di valido atto interruttivo e il decorso del termine decennale.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Catania, l’acquirente presentava gravame. Nello specifico, si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse considerato valida, ai fini interruttivi della prescrizione, la raccomandata del 10.10.2006, nonché, quale atto, a suo dire, avente valore di rinuncia alla prescrizione, la risposta della Banca del 19.12.2011 (risposta seguita alla ulteriore raccomandata attorea del 27.03.2011).
In particolare, con la prima raccomandata, l’appellante chiedeva alla Banca la consegna della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, con riserva di agire per il risarcimento del danno eventualmente spettante in relazione agli investimenti eseguiti. Sul punto, il Collegio etneo ha stabilito che “tale atto non costituisce atto interruttivo della prescrizione perchè, in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art.2943 c.c., affinchè un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora”. La Corte, inoltre, richiamando due pronunce della Cassazione nn. 25500/2006 e 15714/2018, ha chiarito che la semplice “riserva di agire” per il risarcimento di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli realmente lamentati non può equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. Da qui l’inefficacia interruttiva della menzionata raccomandata.
Relativamente, invece, alla missiva della Banca del 19.12.2011, inoltrata all’appellante in risposta ad una raccomandata del legale dell’attore (inviata a prescrizione ormai maturata), la Corte, come sopra riportato, ha chiarito che alla stessa non può essere assegnato nessun valore di rinuncia alla prescrizione, di fatto accogliendo la tesi della Banca appellata, secondo cui, innanzitutto, non è ravvisabile nessuna rinuncia espressa: una cosa, infatti, è dichiarare expressis verbis la propria volontà di rinunciare alla prescrizione, altra è comunicare quanto segue: “Prendiamo infine atto della volontà di interrompere i termini di prescrizione e della messa in mora comunicata”.
Parimenti, sempre ad avviso dell’istituto di credito, non è ravvisabile nessuna rinuncia tacita, atteso che, per giurisprudenza costante, essa ricorre esclusivamente qualora il debitore assuma un comportamento, positivo o negativo, dal quale emerga inconfutabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione già compiuta e di considerare ancora esistente il diritto altrui.
Sul punto, infine, il Collegio ha rilevato che l’eccezione della Banca, secondo la quale i soggetti che hanno sottoscritto la missiva, addetti all’Ufficio Reclami dell’istituto di credito, erano privi di potere rappresentativo, non è stata mai contestata dall’attore, con la conseguenza che “la citata missiva non potrebbe in alcun caso avere effetto vincolante per la banca appellata, in quanto non proveniente da soggetto che può validamente disporre del diritto”.
Per questi motivi, la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello principale, condannando il cliente alle spese del grado.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO C/C: non necessita dell’indicazione di specifiche rimesse solutorie
L’onere di allegazione in capo alla banca è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eccezione-di-prescrizione-ripetizione-indebito-cc-non-necessita-dellindicazione-di-specifiche-rimesse-solutorie
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