L’ipoteca ha carattere accessorio rispetto al credito garantito, pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto di garanzia sul bene ipotecato, non devono essere prescritti né il credito, né l’ipoteca, i quali, peraltro, sono soggetti ad un diverso regime prescrizionale.
L’insinuazione al passivo fallimentare produce i medesimi effetti della proposizione di una domanda giudiziale e, pertanto, determina non solo l’interruzione della prescrizione del credito, ma anche la sospensione del suo decorso con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, anche nei confronti del terzo acquirente.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 1149 del 21 gennaio 2020.
IL CASO
Una coppia aveva acquistato da una società costruttrice un immobile sul quale gravava un’ipoteca posta a garanzia del mutuo fondiario concesso dalla banca alla società. In seguito al fallimento di quest’ultima, la banca si era insinuata (tardivamente) al passivo del fallimento. La cessionaria del credito vantato dalla banca ha poi intimato ai coniugi, nella qualità di terzi proprietari dell’immobile ipotecato, il pagamento di una somma di denaro e, successivamente, ha pignorato l’immobile.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione all’esecuzione, riducendo l’importo dovuto.
La Corte d’Appello, invece, aveva dichiarato la nullità dell’atto di precetto per essere prescritto il relativo credito.
Contro tale sentenza la mandataria della cessionaria ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
Sul punto, la Corte ha ricordato che quando il bene ipotecato è di proprietà di un terzo – o perché così è stata costituita la garanzia o per essersi reso il terzo acquirente dell’immobile già gravato da ipoteca – si pone il problema se gli atti interruttivi della prescrizione del credito, che ovviamente devono compiersi nei confronti del debitore, valgano anche nei riguardi del proprietario dell’immobile. Vi è un consolidato orientamento secondo cui “l’insinuazione al passivo fallimentare produce i medesimi effetti della proposizione di una domanda giudiziale e, pertanto, determina non solo l’interruzione della prescrizione del credito, ma anche la sospensione del suo decorso con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale”.
In merito agli effetti dell’insinuazione al passivo del fallimento del debitore garantito nei confronti del terzo titolare dell’immobile ipotecario, esiste un contrasto fra diverse posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo arresto, ove un bene immobile gravato da ipoteca sia acquistato da un terzo, l’insinuazione al passivo del fallimento del debitore garantito ha natura di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato.
La posizione opposta, invece, ritiene che il creditore, per evitare la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, deve promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità.
La Suprema Corte, che non ha preso posizione sulla questione, muove dalla premessa che i due diritti sono sottoposti ad un diverso regime prescrizionale, decennale per il credito e ventennale per l’ipoteca (art. 2880 c.c.). Gli Ermellini hanno ritenuto dirimente la circostanza che, nel caso di specie, “il credito (diritto principale) non si è estinto, per essersi verificato un atto interruttivo nei confronti del debitore, i.e. l’insinuazione al passivo (avvenuta entro 10 anni dalla chiusura del rapporto) da parte del creditore ipotecario, mentre l’ipoteca non si è estinta in quanto non è decorso il ventennio”, tra la data dell’atto di acquisto dell’immobile ipotecato e quella di notificazione dell’atto di precetto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIONE AL PASSIVO: LA PRELAZIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO NELLO STATO DEL SOGGETTO CUI APPARTIENE IL BENE CHE NE È GRAVATO
SE IL CREDITO È INSINUATO NEL FALLIMENTO SOCIALE IN VIA CHIROGRAFARIA, NON SI PUÒ CHIEDERE LA SUCCESSIVA AMMISSIONE, IN VIA IPOTECARIA, NELLA MASSA DEL SOCIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Falabella | 27.11.2019 | n.31053
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