Segnalata da Roberto Rusciano di Napoli
In materia di contratti bancari, la banca ha il potere di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche contrattuali, purché ne venga data notizia mediante comunicazione individuale e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fermo restando il diritto di recesso del correntista stesso.
Ne consegue che gli effetti della nullità di clausole anatocistiche devono essere limitati al periodo anteriore al 1° luglio 2000, in applicazione della delibera CICR del 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, laddove la banca abbia provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed alla comunicazione in forma scritta al cliente delle mutate condizioni contrattuali, non potendo dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata.
Quanto alla disciplina della prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, l’unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell’individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e, pertanto, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un’apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. “scoperto”) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un’apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. “passivo”); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell’addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto.
Nell’ipotesi in cui in un giudizio di ripetizione di indebito la Banca eccepisca l’intervenuta prescrizione del conto corrente assistito da apertura di credito, il correntista attore deve offrire la prova che tali versamenti abbiano carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi; in mancanza la domanda è prescritta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, con la sentenza n. 3595 del 23.06.2016.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la Banca con cui intratteneva contratto di conto corrente con apertura di credito e affidamenti, deducendo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi; l’illegittimità dell’unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla Banca nel corso degli anni in suo danno; l’illegittimità dell’antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonchè della commissione di massimo scoperto e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale, di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, con l’avvenuto superamento, per effetto dell’addebito di interessi passivi, del tasso soglia, ai sensi della legge n. 108/1996. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta – previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative – al pagamento della somma indebitamente percepita ed al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine derivato all’attrice dalla violazione, da parte della Banca, del principio di buona fede nella stipulazione ed esecuzione dei contratti, dall’indisponibilità di maggiori risorse finanziarie da impiegare nella propria attività imprenditoriale e dalla segnalazione della posizione alla Centrale Rischi.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo, nel merito, la prescrizione di tutti gli addebiti effettuati nel decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, e la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000.
Il Giudice adito rilevava, preliminarmente, che le condizioni generali dei contratti di conto corrente e affidamento in questione prevedevano espressamente i principali corrispettivi dovuti alla Banca per la gestione del conto, le commissioni, i cc.dd. giorni valuta per gli accrediti e gli addebiti; era prevista la chiusura annuale del conto a credito del correntista e trimestrale per il conto a debito, per cui gli interessi passivi per il cliente si capitalizzavano con cadenza trimestrale; era attribuito inoltre alla banca il potere di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche contrattuali, purché ne venisse data notizia mediante comunicazione individuale o pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, fermo restando il diritto di recesso del correntista stesso.
Quanto alla contestazione di indeterminatezza di interessi, spese e commissioni dovuti, il giudice osservava che i contratti prodotti dalla convenuta contenevano la specificazione scritta delle condizioni e dei tassi applicati agli affidamenti concessi per specifiche operazioni commerciali, sottoscritti per accettazione dall’attrice. Pertanto, in difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, risultava validamente pattuito il tasso di interesse passivo e il concreto ammontare dello stesso era stato computato dalla Banca in conformità alla disciplina convenzionale.
Apparivano, pertanto, generiche ed indeterminate le censure formulate dall’attrice in merito all’applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non venivano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepiva l’illegittima applicazione e neppure l’incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa. Tale omissione, a parere del giudicante, non consentiva l’accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l’esperimento della C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa.
Riguardo alla censura relativa all’asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che a dire dell’attrice, esprimeva un non consentito meccanismo anatocistico, il giudice affermava che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1° luglio 2000, in applicazione della delibera CICR del 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000. Sul punto, la Banca convenuta aveva provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all’anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale (ritenendosi tali modalità conformi al disposto dell’art. 7 della citata delibera CICR, non potendo dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca).
Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 01.07.2000.
Per quanto concerne il periodo anteriore, intercorso tra l’inizio del rapporto contrattuale e il 01.07.2000, il giudice esaminava l’eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha individuato il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale dal giorno di annotazione di ciascun addebito sul conto corrente, osservando che la disciplina della prescrizione va rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2.12.2010, n. 24418), secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell’individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un’apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. “scoperto”) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un’apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. “passivo“); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell’addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto.
Poiché, nel caso in esame, il conto corrente era assistito da apertura di credito, rilevava il fatto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, l’attrice non aveva offerto la prova che fossero avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in quella sede ripetibile.
Per quanto riguarda, infine, la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n. 108/1996, la domanda avente ad oggetto l’accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art. 1815 c.c. per contrarietà alla legge n. 108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appariva fondata avuto riguardo all’art.1, c.1 della L. 28.2.2001, n.24, che stabilisce che devono ritenersi usurari, ai fini dell’applicazione dell’art.644 c.p. e dell’art.1815 c.c., gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Poiché negli scritti difensivi e nelle allegazioni dell’attrice, l’asserito superamento del c.d. tasso soglia veniva rilevato non già in riferimento ai tassi originariamente pattuiti ma a periodi successivi, doveva ritenersi integrato il rispetto della normativa antiusura, essendo irrilevante qualsivoglia fenomeno di c.d. usura sopravvenuta. Per contro, la difesa della Banca convenuta osservava di essersi attenuta, per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia, alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22.03.1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia in vigore durante lo svolgimento del rapporto.
Per tutti i suddetti motivi, il Tribunale rigettava ogni domanda proposta dall’attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA FUNZIONE SOLUTORIA DEI VERSAMENTI
INSUFFICIENTE LA SOLA PRODUZIONE DEGLI SCALARI
SENTENZA, TRIBUNALE DI TREVISO, DOTT. CASCIARRI, 30.11.2014, N.2430
AZIONE DI RIPETIZIONE: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DEI SINGOLI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE
NON RILEVA LA DATA DI CHIUSURA DEL CONTO
Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. E. Astuni, 13.11.2014, n.7212
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