ISSN 2385-1376
Testo massima
Se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l’ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione dell’entità della somma, l’ammissione, per essere giuridicamente rilevante e determinare, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. il rigetto dell’eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, nell’ordinanza n. 9930 dell’8 maggio 2014 (presidente Dott. M. Finocchiaro, relatore Dott.ssa A. Amendola), con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un creditore avverso la decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta di revocare un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di compensi per prestazioni professionali, ritenuti prescritti.
Nel caso di specie, l’opponente, da un lato lamentava il fatto che la Corte Territoriale non avesse ritenuto rinunciata la prescrizione, pur avendo attribuito valore all’implicita ammissione dell’esistenza del credito da parte dell’amministratore della società creditrice; dall’altro sosteneva l’impossibilità che fosse intervenuta la prescrizione relativamente al suo credito, in quanto esso traeva origine da un contratto stipulato in forma scritta.
In risposta alle doglianze del ricorrente la Cassazione ha evidenziato che, dal punto di vista logico e giuridico , l’affermazione di non conoscere l’esistenza di un credito rappresenta l’esatto contrario del suo riconoscimento; ha altresì puntualizzato che, quand’anche le prescrizioni trovino la loro ragion d’essere in relazione ai rapporti che si svolgono senza formalità e nei quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, della loro esistenza può legittimamente avvalersi anche il soggetto obbligato a tenere le scritture contabili.
Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’ammissione del debitore di non aver estinto il debito possa risultare anche implicitamente dalle contestazioni che il debitore stesso faccia relativamente all’esistenza o all’entità della somma richiesta: ma in base all’art. 2959 c.c., detta ammissione è giuridicamente rilevante – al punto da determinare il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva – solo se è resa entro il giudizio in cui è azionato il credito che si assume prescritto; in caso contrario essa non fa venir meno la proponibilità dell’opposizione, tutt’al più determinando l’interruzione della prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21685-2012 proposto da:
R I
– RICORRENTE –
contro
E
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del 22.12.2011, depositata il 28/02/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
à stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
” 1 relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 23 luglio 2007 E. s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, a istanza di I R le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 41.316,55, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni professionali.
Eccepì l’opponente l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito azionato.
Resistette l’ingiungente.
2. Con sentenza del 19 agosto 2009 il giudice adito rigettò l’opposizione.
Proposto gravame da E , la Corte d’appello di Caltanisetta, in data 28 febbraio 2007, ha revocato il decreto ingiuntivo, per l’effetto rigettando la domanda.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte I R , formulando quattro motivi.
Resiste con controricorso E s.r.l.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nel motivare il suo convincimento ha osservato il giudice di merito che, a norma dell’art. 2959 cod. civ., per rendere inefficace l’eccezione di prescrizione presuntiva, l’ammissione che l’obbligazione non è stata estinta deve essere fatta nel giudizio in cui il credito asseritamente prescritto è azionato.
Nella fattispecie siffatta ammissione era contenuta in una lettera in data 31 gennaio 2007 del F F che all’epoca già non aveva più la rappresentanza legale della società, per essere stato revocato dalla carica di amministratore. In ogni caso non si trattava di ammissione fatta in giudizio.
Peraltro tale ammissione, in quanto non proveniente dal preteso obbligato, neppure costituiva valido atto interruttivo della prescrizione. Né infine poteva attribuirsi siffatto valore alla lettera in data 4 ottobre 2005, a firma dell’amministratore giudiziario della società, posto che nella stessa la scrivente si era limitata ad affermare di non essere a conoscenza della esistenza del credito.
5.Di tale valutazione si duole l’impugnante che, con il PRIMO MOTIVO di ricorso denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione, per omesso esame di un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che la prescrizione presuntiva non opera in presenza di un credito che deve trovare sistematico riscontro in atti scritti quali, nella fattispecie, le scritture contabili della società.
Con il SECONDO MEZZO il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2937, 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., 111 della Costituzione e 112 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il decidente considerato che l’ammissione anche implicita della esistenza del credito importa rinuncia alla possibilità di potersi successivamente avvalere della eccezione di prescrizione presuntiva.
Con il TERZO MOTIVO si deduce violazione degli artt. 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., e 111 della Costituzione, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere il decidente applicato la prescrizione presuntiva, malgrado il riconoscimento dell’amministratore giudiziario di E in data 4 ottobre 2005, della inesistenza del creditore I R , riconoscimento che necessariamente implicava il mancato pagamento del debito.
Con il QUARTO MEZZO, prospettando violazione degli artt. 112, 190 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2937, 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante si duole perché la Corte d’appello, pur avendo attribuito alla predetta lettera, in data 4 ottobre 2005, valore di ammissione implicita della esistenza del credito, non aveva ritenuto la prescrizione interrotta e rinunciata.
6. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono destituite di fondamento.
È assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l’ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta (confr. Cass. civ. 23 luglio 2012, n. 12771), l’ammissione, per essere giuridicamente rilevante e determinare, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. il rigetto dell’eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. (confr. Cass. civ. 12 giugno 2012, n. 9509; Cass. civ. 21 giugno 2010, n. 14927).
A ciò aggiungasi che le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione (confr. Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7800).
7. L’applicazione al caso di specie degli esposti principi, ai quali si intende dare continuità, comporta che:
a) non essendo stata – la pretesa ammissione della mancata estinzione del credito – resa in giudizio, la stessa è, in ogni caso, inidonea a neutralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva;
b) l’assunto secondo cui l’istituto non opererebbe in presenza di un credito che deve trovare riscontro in atti scritti è fuorviante. Se è ben vero, infatti, che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (confr. Cass. civ. 4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio 1995, n. 1304), delle stesse si può tuttavia sicuramente avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti. E tanto a tacere della assoluta novità della questione;
c) la valutazione del giudice di merito in ordine alla inidoneità della lettera dell’amministratore giudiziario a interrompere la prescrizione è corretta sul piano logico e giuridico. È sufficiente al riguardo ricordare che, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e cioè da una condotta che è l’esatto opposto della mera comunicazione di non essere a conoscenza di un credito.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
A integrazione delle stesse sembra opportuno qui ulteriormente ribadire che, ai fini della neutralizzazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è giuridicamente del tutto irrilevante la pretesa ammissione contenuta nella lettera in data 31 gennaio 2007 del signor F F e tanto, a tacer d’altro, perché lo stesso non era più, all’epoca, legale rappresentante della società.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014.
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Numero Protocolo Interno : 316/2014