La cd. presunzione di colpa posta dalla norma di cui all’art.2050 cc presuppone da un lato la prova che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ossia che esista un rapporto di causalità tra tutte e ciascuna delle condotte commissive e/o omissive e l’evento lesivo, e d’altro canto che, la prova del siffatto nesso causale incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.2050 CODICE CIVILE (RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE)
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
ART.2055 CODICE CIVILE (RESPONSABILITÀ SOLIDALE)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
IL CASO
La sig.ra AZZURRA VIOLA era proprietaria di un albero di olivo secolare.
Durante una festa patronale, esplosi alcuni fuochi pirotecnici, il predetto albero si incendiava.
A seguito di ciò, la sig.ra AZZURRA VIOLA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, una ditta che aveva fornito i detti fuochi per ottenere il risarcimento dei danni alla stessa derivati.
La ditta contestava la richiesta e a sua volta chiamava in causa il comitato della festa patronale di Vattelapesca nonché la compagnia assicuratrice, i quali si costituivano in giudizio, lamentando, il difetto di legittimazione passiva e la inoperatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa.
Il giudice adito rigettava la domanda.
Avverso tale decisione veniva proposto appello innanzi al Tribunale, il quale riformava la decisione impugnata condannando la DITTA ROSSA al risarcimento dei danni in favore dell’attrice.
La convenuta DITTA ROSSA proponeva ricorso per cassazione, lamentando dei vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’operatività della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 cc, in particolare, alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento dannoso.
La ricorrente denunciava, inoltre, violazione degli artt. 2050 e 2055 cc, e degli oneri probatori imposti da tali norme.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso ed ha cassato con rinvio, anche per le spese al Tribunale in diversa composizione.
In particolare la Corte ha rilevato che secondo quanto stabilito dal giudice di appello sussisteva un dubbio oggettivo e reale in ordine all’esatta individuazione del responsabile del sinistro in quanto all’esecuzione dei fuochi avevano partecipato, come previsto da programma, diversi esperti.
Alle luce di tale osservazione, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, si deve applicare, la cd. presunzione di colpa ex art.2055 cc, ritenendo, pertanto, illegittima la richiesta che la parte attrice aveva avanzato nei confronti di uno solo del condebitori in solido.
A sostegno di tale decisione, la Corte, analizzando attentamente la ratio dell’art.2055 cc, ha ritenuto che l’errore in cui è incorso il giudice di merito è stato quello di avere ignorato che la norma in esame, per l’applicazione della solidarietà tra le parti, richiede la prova che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ossia che esista un rapporto di causalità tra tutte e ciascuna delle condotte commissive e/o omissive e l’evento lesivo.
A tal uopo, si rileva che secondo quanto sancito dall’art. 2050 cc, la prova del siffatto nesso causale incombe al danneggiato, mentre a carico del danneggiante resta quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
In ragione di quanto detto, preso atto della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra le varie ditte che si erano esibite, fosse in concreto imputabile l’incendio, non poteva il giudice di merito considerare assolti gli oneri probatori posti a carico dell’attrice.
IL COMMENTO
Con la decisione in rassegna la Corte ha analizzato congiuntamente la portata degli artt. 2050 e 2055 cc.
Secondo quanto sancito dall’art. 2055: ” Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”
La norma in esame presuppone dunque la prova che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, nel senso che esista un rapporto di causalità tra tutte e ciascuna delle condotte commissive o omissive e l’evento lesivo.
Tale disposizione letta in stretta correlazione con l’art.2050 cc presuppone poi che, previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività medesima e l’evento dannoso, la prova del predetto nesso eziologico incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
Per l’incendio di un albero provocato da alcuni fuochi d’artificio, il danneggiato non potrà, dunque, agire contro tutti quelli che quella sera si sono esibiti nei giochi pirotecnici.
Quando, infatti, è dimostrato il nesso eziologico tra la condotta e l’evento dannoso ma la colpa è di un solo operatore, il quale resta non identificato, non scatta la responsabilità solidale nei confronti degli altri.
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