Va respinta l’istanza di anonimizzazione della sentenza, formulata dalla BANCA in sede di precisazione delle conclusioni, considerato che la nozione di “interessato” attualmente contemplata dall’art. 4, lett. i), d. lgs. 196/2003 – che viene definito come “la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali” – non appare più ricomprendere le persone giuridiche rispetto alla specifica tutela richiesta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice Mariaelena Cunati con la sentenza n. 1215 del 23/07/2018.
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