Il giudizio divisionale endoesecutivo, diretto allo scioglimento della comunione incidentale su quello esecutivo, è processo ordinario di merito del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo che ne abbia determinato l’insorgenza; tale giudizio subordina alla sua conclusione la procedura esecutiva, ma ne rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, conservando la propria autonomia e disciplina secondo le norme proprie del processo di cognizione.
Per tale ragione, al giudizio di divisione endoesecutivo non possono essere applicate le disposizioni relative all’esecuzione (tra le quali l’art. 41 TUB), in quanto norme di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di estensione analogica.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, con la sentenza n. 825 del 27.11.2019.
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