L’art. 41 TUB disciplina il procedimento di esecuzione immobiliare relativo a crediti fondiari, e cioè a quei rapporti che, come stabilito nel comma 1 dell’art. 38 TUB, abbiano per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteche di primo grado su immobili, prevedendo alcuni “privilegi” riconosciuti a coloro che ne siano titolari.
Dopo aver affermato, nel comma 1, che il creditore fondiario può avviare la procedura esecutiva senza l’obbligo di notificare il titolo contrattuale esecutivo, l’art. 41 cit. prevede al comma 2 che: “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore(…)”.
Con l’entrata in vigore, il 15 luglio 2022, del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha sostituito la normativa previgente in materia di fallimento e procedure concorsuali, si è posto il problema dell’applicabilità del privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB anche alla neonata liquidazione giudiziale prevista dal Codice della Crisi, la quale ha preso il posto del “vecchio” fallimento.
La questione della sopravvivenza dei privilegi fondiari nel contesto del Codice della crisi è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22914 del 19.08.2024, la quale ha espresso il seguente principio: “(…)il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs”.
Dunque, il creditore fondiario continua a godere del privilegio processuale consistente nel diritto di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale nonostante la pendenza della liquidazione giudiziale, come previsto dal citato art. 41 TUB, in deroga a quanto previsto dall’art. 150 CCII secondo cui: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
Tale privilegio si estende alla facoltà di ottenere, seppur in via provvisoria, l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene su cui il creditore fondiario esercita il diritto di prelazione, nonostante lo stesso bene costituisca pur sempre compendio dell’attivo della liquidazione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione in più pronunce (cfr. Cass. n. 23482/2018) ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui: “la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall’istituto di credito fondiario in una procedura esecutiva individuale proseguita o iniziata dopo la dichiarazione di fallimento del debitore deve essere operata dal giudice dell’esecuzione sulla base dei provvedimenti emessi in sede fallimentare ai fini dell’accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione del giudice dell’esecuzione ha carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all’esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza”.
L’assegnazione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita avviene, quindi, in applicazione del principio di esclusività dell’accertamento in sede concorsuale (art. 52 l. fall., ora art. 151 CCII).
Pertanto, non solo in sede distributiva, ma anche prima di proporre qualsiasi atto di impulso processuale nell’esecuzione individuale, il creditore fondiario ha l’onere di provare di aver sottoposto la propria pretesa al procedimento di verifica del passivo. Per poter poi ammettere la prosecuzione del processo esecutivo, è altresì necessario che il credito sia stato ammesso allo stato passivo, fatto che viene qualificato come «costitutivo» del diritto del creditore a ottenere l’attribuzione, anche in via provvisoria, del ricavato della vendita. A tale onere corrisponde la necessità di documentare l’avvenuta ammissione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ALLA SUPREMA CORTE IL QUESITO SE IL CREDITORE FONDIARIO POSSA PROSEGUIRE L’ESECUZIONE IMMOBILIARE IN COSTANZA DI UNA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pre. Cristiano – Rel. Crolla | 19.08.2024 | n.22914
CIÒ VALE PER I PROCESSI INSTAURATI DOPO IL 28 FEBBRAIO 2023
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 01.08.2023 | n.23482
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
PRIVILEGI PROCESSUALI DEL CREDITORE FONDIARIO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NOTA CRITICA A ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 22.06.2023, CHE RITIENE NON PIU’ APPLICABILI, IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, I PRIVILEGI PROCESSUALI EX ART. 41 TUB
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
L’ART. 41 TUB HA CARATTERE ECCEZIONALE E NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE ANALOGICA
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 20.12.2022 |
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
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