In materia di procedure concorsuali, il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pre. Cristiano – Rel. Crolla con la sentenza n. 22914 del 19.08.2024, ad esito del rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Brescia nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Il giudice remittente era stato chiamato a decidere se la liquidazione controllata fosse causa di interruzione dell’espropriazione individuale promossa dal creditore fondiario oppure se l’esecuzione potesse proseguire nonostante l’apertura della procedura di sovraindebitamento.
Sul tema si erano formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un orientamento minoritario, il privilegio processuale fondiario si applicherebbe esclusivamente al fallimento e non alla liquidazione giudiziale.
Secondo questa tesi, infatti, un indice altamente significativo della volontà del legislatore di escludere l’opponibilità del privilegio fondiario alla liquidazione giudiziale, conservandolo esclusivamente per le procedure di fallimento pendenti, e sino al loro esaurimento, dovrebbe trarsi in primo luogo dal fatto che l’art. 369 CCII (norma di coordinamento che ha apportato modifiche lessicali ad una serie di articoli del TUB, per armonizzarli con la nuova disciplina) non ha preso in considerazione l’art. 41 TUB.
Inoltre, il criterio direttivo ricavabile dall’art. 7, co. 4, della L. delega n. 155/2017, a tenore del quale “La procedura di liquidazione giudiziale e potenziata mediante l’adozione di misure dirette a: a) escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1“, che imporrebbe, in base all’unica interpretazione costituzionalmente conforme del disposto dell’art. 41 co. 2 cit., di ritenere applicabile il privilegio fondiario alle sole procedure di fallimento in corso, con esclusione delle procedure di liquidazione giudiziale.
Sarebbe, infine, venuta meno la ratio sottesa all’art. 41 TUB (la pronta realizzazione del credito fondiario in caso di fallimento del debitore) in quanto già prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi il sistema delle procedure concorsuali ha conosciuto interventi legislativi diretti a potenziare l’attività di liquidazione dei beni dell’attivo, rendendola più celere, trasparente ed efficace, al tempo stesso incentivando la distribuzione dell’attivo ai creditori nel corso della procedura: le nuove tempistiche liquidatorie dettate dal CCII renderebbero la liquidazione concorsuale estremamente vantaggiosa rispetto a quella individuale e quindi del tutto anacronistico il permanere del privilegio processuale fondiario, come delle altre esecuzioni speciali, in quanto incompatibili con il nuovo sistema accentrato delle vendite.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, invece, il privilegio processuale ex art 41 TUB deve ritenersi applicabile anche a seguito dell’apertura di una procedura da sovraidebitamento.
Ciò in quanto l’omesso richiamo nell’art. 369 CCII all’art. 41 comma 2 TUB non proverebbe affatto, in mancanza dell’abrogazione o di modifiche sostanziali di tale norma, che il privilegio processuale non possa più essere fatto valere dal creditore fondiario se il debitore è sottoposto a liquidazione giudiziale: molte altre disposizioni di legge, infatti, non sono state modificate dopo l’entrata in vigore del Codice ma, pur conservando l’originario termine “il fallimento” trovano indiscutibile applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina.
Inoltre, il legislatore delegato ha mantenuto nell’art. 150 CCII la locuzione “salva diversa disposizione di legge“: stante la reiterazione di tale clausola, deve concludersi che il criterio direttivo dettato dall’art 7, comma 4, lett. a), L. 19 ottobre 2017, n. 155 non è stato recepito dalla legge delegata e al mancato o parziale esercizio della delega non può certo sopperirsi in via interpretativa.
La Suprema Corte ha preferito aderire all’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale perché conforme all’espressa previsione normativa, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia ai fini della definizione delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO DIFFORME
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
PRIVILEGI PROCESSUALI DEL CREDITORE FONDIARIO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NOTA CRITICA A ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 22.06.2023, CHE RITIENE NON PIU’ APPLICABILI, IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, I PRIVILEGI PROCESSUALI EX ART. 41 TUB
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
L’ART. 41 TUB HA CARATTERE ECCEZIONALE E NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE ANALOGICA
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 20.12.2022 |
IN SENSO CONFORME
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
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