ISSN 2385-1376
Testo massima
Non può ritenersi sussistente il requisito del “periculum in mora“, necessario ai fini della proposizione del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso in cui il l’inerzia del ricorrente si sia protratta per un periodo di tempo tale da far ritenere che, in caso di tempestiva proposizione della domanda in via ordinaria, il giudizio sarebbe giunto a definizione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con la sentenza dell’08.03.2016.
Una mutuataria depositava ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. col quale chiedeva di ordinare la sospensione della trattenuta di 1/5 della pensione effettuata da un Istituto di previdenza nei suoi confronti e del contratto di mutuo presuntivamente stipulato con la Banca mutuante, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione, lamentando la mancata sottoscrizione del predetto contratto e producendo in giudizio una perizia grafologica a sostegno delle proprie affermazioni.
La ricorrente, peraltro, rilevava che solo quattro anni dopo l’instaurazione del presunto rapporto contrattuale, aveva ricevuto documento di sintesi e di rendiconto con il quale le era stato comunicato il passaggio del credito in contestazione dalla Banca cedente alla Banca cessionaria.
La Banca si costituiva chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, per assenza dei presupposti invocati del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale di Napoli, rilevata la colpevole inerzia della ricorrente che, in quattro anni, non si era mai opposta alla detrazione di 1/5 della pensione se non dopo la comunicazione dell’avvenuta cessione del credito nei suoi confronti, né aveva provveduto a disconoscere la documentazione versata in atti dalla Banca cessionaria a sostegno delle proprie ragioni, escludeva la sussistenza degli elementi del periculum in mora e del fumus boni iuris giustificativi del procedimento d’urgenza, rigettando la domanda cautelare e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Secondo il Giudice partenopeo, il requisito del periculum in mora, inteso quale imminente ed attuale pregiudizio al soddisfacimento del diritto soggettivo che si assume leso nell’ipotesi in cui esso rimanesse senza forma di tutela sino alla pronuncia di merito, non sussiste allorquando l’inerzia del ricorrente si sia protratta per un periodo di tempo tale da far ritenere che, in caso di tempestiva proposizione della domanda in via ordinaria, il giudizio di primo grado sarebbe giunto a definizione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 245/2016