Nel giudizio per cassazione non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui Al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte; pertanto, ricorso e/o il controricorso necessitano della sottoscrizione autografa ai fini dell’autenticità dello stesso.
Ove in calce all’atto del ricorso sia allegata la procura rilasciata all’avvocato sottoscritta in modo autografo si ritiene che tale la firma apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione quale elemento necessario ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso (Cass. n. 18491/2013), pertanto, attraverso tale presupposto è possibile superare il vizio della mancata sottoscrizione del ricorso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, Pres. Amendola – Rel. Vincenti con l’ordinanza n.7443 del 23.03.2017.
Veniva proposto ricorso per cassazione, a cui resisteva la controparte con ricorso incidentale.
La questione di procedura trattata è relativa all’asserita inammissibilità del controricorso sul presupposto che l’atto non fosse stato sottoscritto in forma autografa.
La Corte ha precisato che:
1). nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui Al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, commi da 1 a 4;
2). sono sempre vigenti le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) degli atti processuali.
Tuttavia ha ritenuto che tale omessa sottoscrizione potesse essere sanata dal fatto che la procura alle liti, presente agli atti di procedimento, era stata sottoscritta dal difensore in forma autografa per cui ha applicato il principio espresso (Cass. n. 18491/2013 in un caso simile ma non analogo per il quale “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso”).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA: LA MANCANZA DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO DETERMINA LA NULLITA’ NOTIFICA
L’OMISSIONE DELLA NOTIFICA DI UN ATTO PRESUPPOSTO COSTITUISCE UN VIZIO PROCEDURALE CHE COMPORTA LA NULLITÀ DELL’ATTO CONSEQUENZIALE NOTIFICATO
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quinta | 05.09.2012 | n.14861
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