LA MASSIMA
La nullità della citazione PER OMESSA INDICAZIONE dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione MANCHI DEL TUTTO o, per la sua incompletezza, risulti TANTO INCERTA DA NON RENDERE POSSIBILE al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, LA DATA CHE SI INTENDEVA EFFETTIVAMENTE INDICARE, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.
IL CASO
Con atto di citazione il sig. GIALLO ha proposto appello avverso la sentenza che aveva definito una controversia ereditaria contro i suoi germani GRIGIO, VIOLA, VERDE e ROSA.
Il particolare nell’atto di gravame, notificato il 12/04/2001, con consegna di una sola copia per TRE parti processuali, il legale ha indicato la data della prima comparizione ad un giorno già passato e precisamente 23 novembre 2000.
Veniva sollevata una duplice eccezione di nullità dell’atto di appello proposta dal sig. GIALLO sia in relazione all’incertezza della data di prima comparizione in esso indicata e sia all’avvenuta notificazione in una sola copia nelle mani del difensore avv. FREDDO, malgrado lo stesso difendesse contestualmente anche le sorelle VIOLA e ROSA.
La Corte ha respinto l’appello nei confronti di GRIGIO mentre ha accolto parzialmente quello nei confronti del VIOLA, VERDE e ROSA.
Nella motivazione della stessa sentenza la Corte ha rigettato le due eccezioni procedurali, ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento.
Avverso tale decisione la germana VIOLA ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che le eccezioni processuali proposte erano state erroneamente disattese in quanto l’errata indicazione di una data di comparizione e la consegna di una sola copia ad un difensore che rappresentava più parti costituivano violazioni di leggi insuperabili per ritenere valido il gravame proposto.
La parti intimate non si sono costituite
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito, rigettando il ricorso.
In particolare, la Corte, in riferimento alla data di comparizione errata in quanto era stata indicata una data già trascorsa, ha ritenuto che il convenuto con l’uso dell’ordinaria diligenza e buon senso avrebbe potuto agevolmente verificare l’effettiva data di comparizione.
Nel caso di specie la data dell’udienza di comparizione era anticipata rispetto a quella della notifica per cui era evidente che l’attore era incorso in errore per cui avrebbe potuto rilevare con l’uso dell’ordinaria diligenza che l’anno di riferimento era errato.
La Corte ha precisato che lo specifico accertamento della nullità è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici.
E’ stata, altresì, respinta l’eccezione processuale per la quale, a fronte dell’originaria notificazione dell’atto di appello in UN’UNICA COPIA presso lo stesso procuratore costituito per una pluralità di parti. La Corte, infatti, ha confermato l’orientamento già consolidato con la decisione a sezioni unite 15/12/2008, n.29290, ritenendo valida la notifica.
In particolare, la Corte ha ritenuto che la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è (comunque) VALIDA ed EFFICACE (sia nel processo ordinario che in quello tributario), in dipendenza della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art.170 cpc, ma anche per quelle disciplinate dall’art.330 cpc, comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art.285 cpc, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche IN VIRTÙ DELLO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI TECNICI DI RIPRODUZIONE DEGLI ATTI, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (nello stesso senso v., successivamente, Cass. 6/08/2009, n.18034).
IL COMMENTO
La decisione in oggetto ha sollevato gli avvocati, che nel disbrigo dei propri affari hanno indicato una errata data di comparizione, introducendo il principio secondo cui il convenuto non può avvantaggiarsi indiscriminatamente dell’errore processuale dell’altra parte, al fine di far valere l’errata data di comparizione ma l’errore dovrà essere tale da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare la stessa.
La decisione è ancor più ponderata e garantista atteso che l’errore processuale era avvenuto in appello per cui lo stesso non era più rimediabile.
Il principio di diritto espresso è pertanto il seguente:
La citazione non è nulla, ove il convenuto con uso del buon senso e della dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto individuate l’effettiva data di comparizione.
In altri termini – volendo spingersi all’estremo – l’eccezione di nullità della domanda per incertezza della data di comparizione potrebbe restringersi esclusivamente ad ipotesi in cui la stessa sia MANCANTE e come tale assolutamente non INDIVIDUABILE E DEDUCIBILE.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLA
RICORRENTE
contro
GIALLO, GRIGIO, VERDE e ROSA
INTIMATI
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.217 del 2005, depositata il 28 febbraio 2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’11/10/1995, il sig.re GIALLO conveniva dinanzi al Tribunale di Paola i sigg. VIOLA, VERDE, GRIGIO e ROSA, gli ultimi tre quali eredi della propria sorella deceduta NERA esponendo:
– che, con rogito per notar TIZIO del 27 ottobre 1972, la sorella aveva venduto, per il prezzo dichiarato di L.150.000. al VERDE;
– che l’aveva acquistata, l’intera proprietà di un fondo agricolo, interessante varie particene, sito in Vattelappesca di cui essa attrice era, peraltro, comproprietaria per quota indivisa della metà;
– che il contratto si sarebbe dovuto ritenere all’evidenza simulato poiché la stessa sorella NERA aveva continuato a disporre del cespite, oltretutto cedendolo in affitto a terzi;
– che, venuta a conoscenza della vicenda, aveva convenuto in giudizio la suddetta sorella, la quale aveva riconosciuto come inefficace il menzionato atto pubblico per notar Tizio in quanto simulato, con la derivante rinuncia agli atti del giudizio da parte di essa attrice per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
– che, permanendo il rifiuto del GRIGIO di restituirle il fondo oggetto dell’atto pubblico in questione, si era vista costretta ad adire le vie legali; tanto premesso chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare il suo diritto di comproprietà sui beni indicati, detenuti illegittimamente dal GRIGIO previo riconoscimento della nullità del richiamato atto pubblico, per come attestato dalla sorella defunta NERA., con condanna del medesimo alla immediata restituzione dei beni medesimi e al risarcimento del danno causatole, da liquidarsi in L.150.000.000, invocando, altresì, la condanna di VERDE, VIOLA e ROSA (quali eredi di NERA) per l’ulteriore risarcimento del danno procuratole con il loro comportamento omissivo, da determinarsi in via equitativa.
Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 3 marzo 2000, rigettava le domande di GIALLO e dichiarava l’obbligo del GRIGIO di trasferire agli eredi di NERA la proprietà della porzione di immobile consistente nelle particelle nn.145 e 146 del fol.61 della partita 5147 del catasto di Vattelappesca, regolando le conseguenti spese processuali.
Interposto appello da parte di GIALLO e nella resistenza del solo VERDE, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n.217 del 2005, depositata il 28 febbraio 2005, rigettava il gravame così come proposto nei confronti di GRIGIO e accoglieva, per quanto di ragione, facendo obbligo a VIOLA e ROSA di trasferire a GIALLO la quota indivisa del 50% della suddetta proprietà immobiliare, loro assegnata per intero dal primo giudice, con compensazione totale delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava che l’appello di GIALLO contro il GRIGIO era privo di giuridico fondamento, ancorché con motivazione diversa da quella indicata dal giudice di prima istanza, mentre andava accolto parzialmente nei confronti del VERDE della VIOLA e della ROSA.
In particolare, la suddetta Corte riteneva che, con riferimento al gravame spiegato nei confronti del GRIGIO, la pronuncia di primo grado si doveva considerare passata in giudicato per acquiescenza ai sensi dell’art.329 cpc, comma 2, mentre meritava accoglimento nei riguardi dei R. – B. in virtù delle obbligazioni scaturenti dalla scrittura privata sottoscritta il 2 ottobre 1985 dalle due sorelle NERA. e R. posto a fondamento dell’appello.
Nella motivazione della stessa sentenza si evidenziava, altresì, l’infondatezza della duplice eccezione di nullità dell’atto di appello proposta dal GIALLO in relazione all’incertezza della data di prima comparizione in esso indicata e all’avvenuta sua notificazione in una sola copia nelle mani del difensore avv.FREDDO, malgrado lo stesso difendesse contestualmente anche le sorelle VIOLA e ROSA.
Avverso l’indicata sentenza d’appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 29 settembre 2005 e depositato il 4 ottobre successivo) la VIOLA, basato su due motivi.
Nessuno degli intimati si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art.164 cpc, commi 1 e 2 (in relazione all’art.360 cpc, comma 1, nn.3 e 4), nonché per omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art.360 cpc, comma 1, n.5), oltre che per supposta violazione del giudicato (art.327 cpc).
Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.
Con la formulata doglianza la ricorrente ha, in effetti, dedotto la supposta nullità della “vocatio in ius” dell’atto di appello per l’incerta indicazione della data dell’udienza di prima comparizione (riferita al giorno 23 novembre 2000) che era già decorsa all’atto in cui era avvenuta la richiesta di notificazione della citazione in secondo grado (12 aprile 2001), rappresentando che la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe dovuta ritenere illogica nella parte in cui aveva dato per scontato che la prima udienza effettivamente fissata non avrebbe potuto che identificarsi con quella del 23 novembre 2001, poiché l’appellante si sarebbe dovuto ritenere vincolato solo all’osservanza dei termini minimi a comparire, con la conseguenza che, non potendosi considerare sanato il vizio afferente la sua evocazione in giudizio, la sentenza di primo grado era da ritenersi passata in giudicato nei suoi confronti.
Il motivo non coglie nel segno poiché, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. 19 dicembre 1996, n.11351;Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 21 luglio 2006, n.16772), la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta, da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.
E’ stato, perciò, in proposito, ulteriormente puntualizzato che l’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che il convenuto (o appellato in sede di gravame) possa facilmente rendersi conto dell’esatta indicazione dell’udienza predetta.
E, sul punto, si è anche precisato che lo specifico accertamento è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 11/06/1983, n.4020, e Cass. 30/03/2000, n.3892).
E, al riguardo, la Corte territoriale, peraltro pronunciatasi sulla stessa questione con riferimento alla correlata eccezione proposta dall’unico appellato costituitosi, ha fornito una motivazione certamente congrua e pienamente rispondente ai richiamati principi giuridici, avendo appurato – così escludendo la sussistenza della prospettata nullità – che, in virtù del testo complessivo dell’atto di citazione in appello (e della specifica circostanza della data che recava in calce, riferita al “febbraio 2001“), risultava evidente che la riportata indicazione della data di prima comparizione per il giorno 23 novembre 2000 aveva costituito il frutto di un evidente errore materiale di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari dell’atto medesimo, appunto ricorrendo al criterio dell’ordinaria diligenza, ad individuare la data effettiva della suddetta udienza in quella del 23 novembre 2001, ritenendosi priva di ogni logica la supposizione dedotta dalla ricorrente secondo la quale l’udienza di prima comparizione si sarebbe potuta correlare allo stesso giorno e allo stesso mese dell’anno successivo, dal momento che, tenendo conto dei tempi dell’avvenuta notificazione, l’individuazione della data di prima comparizione si sarebbe dovuta ordinariamente identificare (e la stessa ricorrente avrebbe potuto diligentemente attivarsi per verificarlo) con quella ricostruita dalla Corte calabrese in considerazione del rispetto dei termini a comparire.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.330 cpc (avuto riguardo all’art.360 cpc, comma 1, n.3), con riferimento all’assunta inesistenza dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello in un’unica copia a più parti (tra le quali essa ricorrente) presso lo stesso procuratore costituito.
Anche questo secondo ed ultimo motivo è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Al di là dell’aspetto che, a fronte dell’originaria notificazione dell’atto di appello in un’unica copia presso lo stesso procuratore costituito per una pluralità di parti, la Corte territoriale ha attestato che l’appellante GIALLO aveva provveduto a rinotificare la citazione in appello nelle forme di legge (v. pag. 13 della sentenza impugnata), così sanando ogni pregresso eventuale vizio, bisogna evidenziare che la questione prospettata dalla ricorrente è ormai superata dal recente arresto delle Sezioni unite (v. sentenza 15/12/2008, n.29290), in virtù del quale la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è (comunque) valida ed efficace (sia nel processo ordinario che in quello tributario), in dipendenza della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art.170 cpc, ma anche per quelle disciplinate dall’art.330 cpc, comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art.285 cpc, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (nello stesso senso v., successivamente, Cass. 6/08/2009, n.18034).
In definitiva, per tutte le evidenziate ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto della costituzione della parti intimate.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso.
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