ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ da ritenersi valida la notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita da parte opponente presso lo studio del difensore della parte opposta sito in una città non ricompresa nella circoscrizione del Tribunale adito se non viene leso il diritto di difesa avversario e viene pertanto raggiunto lo scopo di cui all’ultimo comma dell’art.156 cpc.
E’ questo il principio di diritto che emerge dall’ordinanza pronunziata in data 05/12/2013 dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, in persona del dott. Gustavo Danise, relativamente ad un procedimento di ingiunzione.
Nel caso di specie la parte istante titolare di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, al momento del ricorso per ingiunzione, aveva eletto domicilio presso lo studio del suo difensore sito in Napoli e dunque in una città sita al di fuori della circoscrizione del Tribunale Adito, pertanto la parte opponente avrebbe dovuto notificare l’atto di citazione in opposizione mediante il deposito in cancelleria anziché presso lo studio del difensore della parte opposta sito in Napoli, come invece avvenuto.
Ed infatti, secondo il disposto normativo di cui all’art.82 RD 3771934, il procuratore che esercita il suo ministero in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice.
Tuttavia, il Tribunale di Nocera Inferiore, chiamato a pronunziarsi circa l’inammissibilità della spiegata opposizione, ha ritenuto che sebbene tale atto fosse stato ab origine viziato da nullità, comunque avrebbe dovuto essere considerato valido per effetto della sanatoria di tale nullità atteso che lo scopo di cui all’art.156, ultimo comma, cpc era stato raggiunto.
In motivazione, il giudice ha evidenziato che la ratio dell’art.82 RD 37/1934 risiede nell’evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente. Tuttavia, nel caso de quo, l’opponente di propria iniziativa ha deciso di non avvalersi del privilegio garantitogli sopportando i costi di tale aggravio.
Pertanto, le finalità sottese alla norma non sono state violate, né è stato violato il diritto di difesa avversario.
In conclusione, dunque, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo atteso che sebbene l’atto di citazione in opposizione fosse stato ab origine viziato da nullità, comunque avrebbe dovuto essere considerato valido per effetto della sanatoria di tale nullità.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 717/2013