ISSN 2385-1376
Testo massima
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il Collegio della Corte può essere composto anche da magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, in quanto ciò non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Questo è il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 25.10.2013 in tema di incompatibilità ex art.51 cpc.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dal ricorso presentato da un magistrato avverso la sanzione disciplinare comminatagli dal CSM.
In particolare, il ricorrente aveva adito la Suprema Corte affinchè si pronunziasse in merito alla questione attinente la composizione del Collegio Giudicante e alla eventuale incompatibilità dei magistrati che avevano esaminato i precedenti ricorsi dallo stesso proposti nell’ambito del medesimo giudizio disciplinare.
Ebbene, le Sezioni Unite, intervenute nel caso de quo, hanno sin da subito evidenziato che l’incompatibilità ex art. 51 cpc, comma 1, n.4, presuppone che il giudice abbia conosciuto il merito della causa in altro grado del giudizio, nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione possa rendere il giudicante meno libero di decidere in fase di impugnazione sugli errori eventualmente commessi; essa pertanto tende a garantire imparzialità e terzietà del giudice.
Dunque, il giudice di legittimità non esprimendo alcuna valutazione di merito in ordine alle questioni che coinvolgono le parti del processo, non può assolutamente avere nessun tipo di coinvolgimento personale. Il ruolo assunto da quest’ultimo ha solo una mera funzione asettica, imparziale e terza rispetto alle questioni ed ai fatti oggetto della causa.
Gli stessi ermellini, richiamando la Corte Europea dei diritti dell’uomo, hanno affermato che la natura e le finalità proprie del giudizio di legittimità sono tali da escludere qualsivoglia “effetto pregiudicante” nel procedimento decisorio. Tale ultimo effetto si potrebbe verificare solo nei giudizi di merito, dove il giudice deve necessariamente addentrarsi ed esaminare ogni singolo fatto o sfumatura psicologica.
Alla luce delle predette considerazioni e della lettera della norma richiamata dallo stesso ricorrente, i giudici di legittimità hanno pronuciato il principio di diritto secondo il quale nell’ipotesi in cui una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il Collegio della Corte può essere composto anche da magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, rilevando, dunque, che la disciplina dell’art. 51 comma 1 numero 4) c.p.c. è applicabile ai casi di astensione del giudice di merito e non di legittimità.
Testo del provvedimento
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