Nell’espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 comma 2 c.p.c. e la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 comma 3 c.p.c., rilevabile d’ufficio.
Il novellato disposto di cui all’art. 557 comma 3 c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e in modo tempestivo il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici uno o più documenti indicati dalla disposizione o la dichiarazione di conformità delle copie attestata dal difensore
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Orlandi, con la sentenza n. 803 del 29 agosto 2022.
Nel caso di specie accadeva che una società proponeva reclamo ai sensi dell’art. 630 comma 3 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il Giudice delle Esecuzioni, aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, e ordinata la cancellazione della trascrizione eseguita contro il creditore.
Il giudicante aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 557 comma 3cpc stante l’omesso deposito della copia conforme dell’atto di precetto nel termine di 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario, risultando agli atti precedente precetto perento.
La creditrice sosteneva che il G.E. aveva erroneamente interpretato la norma in parola ma il Collegio, rilevato che le copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, pur tempestivamente depositate, erano prive dell’attestazione di conformità, confermava la decisione e rigettava il reclamo con condanna alle spese.
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