Per l’accoglimento della richiesta cautelare è necessaria la sussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora.
Il fumus viene indentificato nell’allegazione e prova della insussistenza dei presupposti (richiesti dalla normativa di riferimento) per effettuare la relativa segnalazione.
Il periculum non può considerarsi in re ipsa ma va allegato e dimostrato dalla parte che intenda farlo valere.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dall’illegittima segnalazione CAI è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
In particolare, si ritiene – quanto alla irreparabilità del danno- che lo strumento sia azionabile ogni qualvolta non solo la reintegrazione per equivalente ma neppure il risarcimento e gli altri rimedi eccezionalmente apprestati dalla legge valgono in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio.
Così l’elemento della irreparabilità non può riscontrarsi quando siano in gioco interessi a contenuto patrimoniale a meno che essi siano finalizzati al soddisfacimento di interessi non patrimoniali..
L’irreparabilità del pregiudizio che possa giustificare l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa, non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la tutela, ma anche come irreversibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di “uno scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito.
Tale scarto va inteso sotto il profilo prettamente qualitativo e non quantitativo nel senso della maggiore difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio pur sempre strettamente patrimoniale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, con l’ordinanza del 19 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CAI – RICORSO EX ART. 700 CPC: il periculum in mora non è “in re ipsa”
Occorre una prova rigorosa della sussistenza del danno grave ed irreparabile
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Tedesco, Rel. Vassallo | 11.02.2019 |
ART. 700 CPC – PERICULUM IN MORA – INSUSSISTENZA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Barbara Vacca | 15.12.2011 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-700-cpc-periculum-in-mora-insussistenza
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