Il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., Pres. De Masi – Rel. Russo, con l’ordinanza n. 16670 del 11 giugno 2021.
È accaduto che una società proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che, confermando quanto statuito dalla Commissione provinciale, riteneva immune da censure un avviso di accertamento catastale che riqualificava il valore di un immobile posseduto dalla società medesima, integrando la relativa rendita di Euro 118.616,80.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sul presupposto che la società aveva avanzato in sede di legittimità censure che attenevano al merito della vicenda, sotto i profili della congruenza e della esattezza della stima in concreto operata dalla Agenzia del territorio, come tali non scrutinabili dal Giudice di legittimità.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL RICORSO PER CASSAZIONE CD. “ASSEMBLATO” È INAMMISSIBILE
L’ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DEVE CONSISTERE IN UNA ESPOSIZIONE CHE DEVE GARANTIRE ALLA CORTE DI AVERE UNA CHIARA E COMPLETA COGNIZIONE DEL FATTO SOSTANZIALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. Scoditti | 17.11.2020 | n.26063
IN MANCANZA SI VIOLA IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA EX ART. 366, N. 6 C.P.C
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Positano | 06.07.2020 | n.13861
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-documenti
È NECESSARIA UNA CORRETTA COSTRUZIONE DEI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 03.06.2020 | n.10506
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