Che cosa succede se l’avvocato dimentica di sottoscrivere un atto giudiziario ma firma per autentica la procura alle liti?
A chiarire tale problematica è stata la Corte di Cassazione, Pres. Cicala – Rel. Cosentino con l’ordinanza del 01.08.2013 n. 18491.
La questione affrontata era relativa d un ricorso per cassazione ove l’atto giudiziario era stato firmato personalmente dalla parte ma non sottoscritto dall’avvocato, il quale aveva autenticato solo la procura alle liti.
La Corte ha ritenuto irrilevante la omessa sottoscrizione, stabilendo il seguente principio di diritto:
“la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso.”
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