Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, con la sentenza n. 411 del 21.03.2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in data 12.8.2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 300.000,00, a titolo di penale, così come pattuita nel contratto di compravendita immobiliare, in conseguenza della mancata liberazione degli immobili dall’ipoteca sugli stessi iscritta.
L’opponente, in particolare, deduceva la responsabilità della Banca BETA della quale chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa al fine di essere manlevata nel caso conferma del decreto ingiuntivo – che, in violazione della buona fede, ex artt. 1337, 1175, 1375 c.c., nonostante le trattative intercorse, recedendo in modo ingiustificato, non aveva prestato il consenso alla restrizione ipotecaria.
La BANCA ALFA, costituendosi in giudizio, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La terza chiamata BANCA BETA, contestando la sussistenza della responsabilità alla medesima ascritta, concludeva per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Assegnati i termini di legge di cui all’art. 183 VI° comma c.p.c per il deposito delle memorie ivi previste, la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l’assunzione di prove orali.
Il Giudice, investito della controversia, ha rappresentato, in via preliminare, che all’udienza di precisazione delle conclusioni non è comparso il difensore dell’opponente, avendo rinunciato al mandato.
Al riguardo, l’organo giudicante ha specificato che nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
In ogni modo, il Tribunale ha ritenuto infondata, nel merito, l’opposizione spiegata; ciò in quanto, incontestato sono state le circostanze che le parti avessero stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto due porzioni di un fabbricato e che il pagamento del prezzo fosse condizionato alla liberazione degli immobili dall’ipoteca iscritta entro e non oltre il 30.9.2012. In caso di mancato avveramento della condizione era, altresì, previsto che l’alienante avrebbe dovuto corrispondere all’acquirente la somma di euro 300.000,00 a titolo di penale.
Stante la mancata liberazione dell’immobile da detto gravame, veniva ottenuto dalla banca il decreto ingiuntivo opposto.
Dalla documentazione in atti e dall’escussione dei testi citati, è emerso con chiarezza che alcuna responsabilità è ascrivibile all’istituto di credito per il mancato raggiungimento di un accordo transattivo entro la data prevista.
Alla luce delle suesposte motivazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione con contestuale condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PROCEDURA: GLI EFFETTI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE A UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
NON VI È ALCUNA RINUNZIA ALLE DOMANDE IN QUANTO SI CONSIDERANO CONFERMATE LE CONCLUSIONI FORMULATE in precedenza
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 04.10.2017 | n.4613
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno