
In materia di procedura civile, la rilevazione della nullità – sia pure d’ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro, con l’ordinanza n. 30383 del 25 novembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE PRECLUSIONI ASSERTIVE MATURANO PRIMA DI QUELLE ISTRUTTORIE
SONO INAMMISSIBILI LE RICHIESE PROBATORIE RELATIVE A FATTI PRIMARI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA EX ART. 183 COMMA VI SECONDO TERMINE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Unico dott. Gianluigi Morlini | 14.06.2012 | n.1134
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