In caso di interruzione del giudizio a seguito della sottoposizione di una delle parti a procedura concorsuale, il termine trimestrale per la riassunzione del procedimento ai sensi dell’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione, e non dalla semplice conoscenza dell’evento interruttivo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Crolla con ordinanza n. 18285 del 4 luglio 2024.
È accaduto che, nell’ambito di un giudizio ex art. 67 2° comma e 70 L.Fall., la Corte di Appello ha dichiarato tardiva la riassunzione del processo da parte della curatela individuando il dies a quo, previsto dall’art 305 c.p.c. di tre mesi per la riassunzione del processo, dal giorno in cui parte attrice aveva avuto legale conoscenza dell’evento interruttivo. Infatti la banca aveva notificato alla curatela via pec l’istanza di anticipazione dell’udienza proprio al fine di dichiarare l’interruzione del processo.
Avverso tale provvedimento, l’assuntore del concordato del fallimento, ha proposto ricorso in Cassazione con un unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 L.Fall. e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. in quanto il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio interrotto per la messa in stato di liquidazione coatta di una delle parti decorre, secondo l’autorevole interpretazione che sul punto hanno reso le Sezioni Unite, dalla “dichiarazione giudiziale di interruzione” e non da altri eventi e/o atti partecipativi.
Gli Ermellini hanno richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 12154/2021 la quale, a superamento dei contrasti esistenti in materia, ha affermato che l’interruzione del processo è sì automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.Fall. (applicabile anche al regime della liquidazione coatta amministrativa stante il rinvio contenuto nell’art. 80 comma 6 D.Lgs. n. 385/1993) ma che, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell’interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d’ufficio.
A supporto di tale interpretazione la Corte ha richiamato il nuovo art. 143 CCII che dispone espressamente al terzo comma che “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice“.
In particolare il principio di diritto da applicare era il seguente “in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43 co. 3 L.Fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.Fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento“.
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto, con rinvio della causa altra sezione della Corte di Appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: il termine per la riassunzione del processo decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione
Non rileva né la data del fallimento né la comunicazione ex art. 92 l.f. del curatore
Sentenza | Cassazione Civile, Sez. Un., Pres. Spirito – Rel. Ferro | 07.05.2021 | n.12154
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