ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
È onere dell’esecutato dimostrare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della sospensione di cui all’art. 2 co. 475 l. n. 244/2007, come modificata dalla l. n. 92/2012.
La sospensione è prevista dalla legge per le sole rate e non anche per gli interessi; pertanto, dalla sussistenza anche di una parte di credito deriva il diritto del creditore a proseguire nella azione esecutiva e non può essere concessa la sospensione ex art 624 c.p.c.
Nell’esecuzione immobiliare il pignoramento e la successiva vendita del bene sono giustificati dalla sussistenza di un credito, qualunque sia la sua misura, essendo rinviate alla fase distributiva del ricavato della vendita le questioni relative alla esatta somma da attribuire al creditore a soddisfazione del suo credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Francesca Goggiamani, nell’ordinanza del 29 febbraio 2016, emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare.
Nel caso di specie, il debitore esecutato lamentava: il comportamento scorretto del creditore determinante il suo obbligo risarcitorio; la violazione dell’obbligo di diligenza professionale ingenerante danno; la violazione dei tassi soglia ex l. 108/1996; l’applicazione di tassi anatocistici; l’avvenuta risoluzione contrattuale in violazione dell’art 40 TUB; la nullità del precetto per incertezza delle somme oggetto dell’intimazione; la compensazione dei propri crediti, ivi compresi quelli derivanti dai denunciati illeciti contrattuali con quelli oggetto dell’esecuzione.
Il Tribunale di Cosenza, dopo aver rilevato che, malgrado manchi la previsione di un’azione generica di dolo (cd. actio doli generalis) e della speculare eccezione, si rinvengono nel codice civile specifiche fattispecie abusive e disposizioni sanzionatrici di alcuni atti, la cui ratio è evidentemente ravvisabile nell’esigenza di repressione dell’abuso di diritto, faceva esplicito rinvio al principio espresso dalla Corte di Cassazione in materia, secondo cui: “Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere” (ex multis Cass. n. 20106/2009 e 10568/2013; Cass. n. 17642/2012, Cass. n. 13208/2010).
L’adito Giudicante osservava, all’uopo, che il debitore avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare della sospensione ex art. 2, co. 475, L. n. 244/2007, ma che, nel caso di specie, le condotte descritte dal debitore di mancata concessione della sospensione del mutuo e di conseguente avvio della procedura esecutiva non potevano esser considerate idonee da integrare la fattispecie di abuso di diritto.
Il Giudice dell’esecuzione, chiarito, peraltro, che l’esistenza anche solo di una parte del credito determina il diritto del creditore alla prosecuzione della procedura esecutiva ed esclude la possibilità della concessione della sospensione ex art. 624 c.p.c., ricordava il principio per cui nell’esecuzione immobiliare il pignoramento e la successiva vendita del bene sono giustificati dalla sussistenza di un credito, qualunque ne sia la misura, essendo rinviate alla fase distributiva del ricavato della vendita le questioni relative alla esatta somma da attribuire al creditore a soddisfazione del suo credito.
Per le ragioni succintamente esposte, il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito alla parte interessata.
Testo del provvedimento
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