ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di estinzione del debito, il creditore procedente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dall’esecutato per ottenere l’emissione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, dovendo ritenersi a carico di detto creditore la configurabilità della responsabilità processuale ex articolo 96, comma secondo, Cpc, per violazione dell’obbligo, nascente dalla legge, di non far gravare sul bene dei debitori la formalità pregiudizievole, che, ab origine imposta legittimamente, non avrebbe potuto essere mantenuta dopo l’estinzione del debito per il quale l’esecuzione era stata intrapresa, risultando la violazione consistita nella mancata produzione della nota di trascrizione, necessaria perché il giudice dell’esecuzione possa ordinare detta cancellazione.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile con sentenza n.2103 pubblicata il 31 gennaio 2014, nell’ambito di un processo esecutivo estintosi per intervenuto pagamento da parte del debitore.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del mancato deposito, da parte del creditore, della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, con puntuale e preciso riferimento all’ipotesi in cui la procedura esecutiva nel corso della quale detta nota doveva depositarsi, si estingue per totale soddisfazione del creditore stesso, intervenuta per pagamento da parte del debitore.
Con sentenza del Tribunale di Lecce, avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione definito con il provvedimento che qui si commenta, le convenute venivano condannate al rimborso delle spese sostenute dal debitore per ottenere l’emissione da parte del giudice dell’esecuzione dell’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Le ricorrenti, parti creditrici del processo esecutivo poi estintosi, impugnavano l’appena citata sentenza del Tribunale di Lecce, facendo soprattutto leva sulla natura dell’onere di deposito della nota di trascrizione.
A ben vedere, le stesse non errano, come precisato dalla Corte, nel ritenere l’adempimento del citato deposito integra un interesse della parte creditrice – pignorante, ma d’altro canto, omettono di considerare che le parti creditrici rispondono delle conseguenze della trascrizione del pignoramento qualora questa non sia cancellata, pur non essendovi più ragione di mantenerla ferma per essersi la procedura esecutiva estintasi.
Con riguardo al caso di specie, di certo la trascrizione del pignoramento doveva essere cancellata in quanto la procedura esecutiva sottostante si era estinta per intervenuto pagamento da parte del debitore.
Ebbene,la Suprema Corte non solo ha confermato la responsabilità della parte procedente che non ha provveduto al deposito della nota di trascrizione, provocando così un danno al debitore adempiente che ha interesse alla cancellazione della trascrizione stessa, ma ha altresì affermato la responsabilità della parte pignorante configurabile ex art. 96, 2° comma, c.p.c. poiché la stessa ha l’obbligo di astenersi non solo dall’intraprendere procedure esecutive ingiuste, bensì anche dal proseguirle, in assenza dei presupposti previsti ex lege.
Nell’ipotesi in cui pertanto, come nel caso in discorso, i creditori pignoranti non hanno curato gli adempimenti necessari perché i debitori potessero ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento, i primi sono responsabili e obbligati al rimborso delle spese sostenute dai secondi e preordinate alla cancellazione della trascrizione che, stante l’intervenuta estinzione del debito, i creditori non avevano più diritto di mantenere.
Testo del provvedimento
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