Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, rientra sicuramente tra i compiti amministrativi del custode il provvedere alla manutenzione del cespite, operazione che può estrinsecarsi secondo molteplici attività.
A tal proposito, l’art 2770 c.c. sottopone a privilegio i crediti derivanti da atti conservativi qualora le relative spese siano state sostenute per il compimento di atti destinati a soddisfare l’interesse comune dei creditori.
Si ritiene che la relativa applicazione sia limitata agli atti esplicitamente indicati, conservativi o espropriativi, idonei ad avvantaggiare i creditori, non essendo quindi estendibile anche agli atti stragiudiziali o comunque posti in essere al di fuori del processo.
Tale tesi risulta confermata dal Tribunale di Nola, Dott.ssa R. Guardasole che, con il decreto del 14.12.2016, ha sancito che “Non sussiste obbligo per l’organo della procedura di provvedere all’eliminazione delle inconvenienze igienico sanitarie.”.
Il giudice campano, chiamato a pronunciarsi sulla validità dell’obbligo scaturente da un ordinanza sindacale con la quale ex art 192 e 255 del Dlgs n.152/2006 si ordinava al custode di procedere all’eliminazione ad horas delle inconvenienze igienico sanitarie ed alla messa in sicurezza dell’immobile, ha rilevato che i soggetti obbligati allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a tenore degli articoli citati, sono esclusivamente gli autori degli illeciti in solido con il proprietario, ed in via subordinata le preposte autorità amministrative, prime tra tutte il Sindaco il quale è tenuto a provvedere in danno del proprietario recuperando successivamente i costi.
Il Giudice dell’esecuzione ha dunque affermato che nell’ipotesi in cui i rifiuti coinvolgano cespiti interessati da procedure esecutive immobiliari, non vi sono regole speciali che giustifichino una deroga a siffatta competenza, e che di conseguenza il custode, non essendo autore dell’illecito non può essere obbligato a provvedere in tal senso, considerando inoltre che i costi dell’operazione, non essendo riconducibili alla categoria delle spese “indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato ” non sarebbero nemmeno recuperabili dal creditore procedente tra quelle in privilegio ex art 2770, non essendo spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile o aventi un’immediata funzione conservativa.
Quanto alla messa in sicurezza dell’immobile, rientra sicuramente tra i compiti amministrativi del custode il porre in essere ogni attività atta ad impedire danneggiamenti al bene custodito anche al fine di escludere profili di responsabilità aquiliana a carico della procedura nell’ipotesi in cui si verifichino danni a terzi.
È dunque interesse del creditore procedente, o di quello comunque interessato alla conclusione della procedura di vendita, anticipare le somme necessarie ad eliminare le condizioni di decadimento del bene che renderebbero sicuramente poco appetibile lo stesso sul mercato e difficilmente consentendo alla procedura si raggiungere la sua finalità solutoria.
In ragione dei suesposti rilievi il Giudice dell’Esecuzione ha disposto il versamento al custode, da parte del creditore procedente ovvero di quello che vi abbia interesse, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di una somma a titolo di fondo spese per provvedere a tali adempimenti e la prosecuzione delle operazioni di vendita all’esito della messa in sicurezza dell’immobile.
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