ISSN 2385-1376
Testo massima
Il terzo che in pendenza della procedura esecutiva ha acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato non succede nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso e, come tale, non è legittimato a proporre l’opposizione ex art.615 cpc comma 2.
L’unico rimedio esperibile è l’opposizione di terzo ex art. 619 cpc.
Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 8936 del 12/4/2013, che ha ribadito il principio già più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi sono rimedi tipici riservati al debitore, cui va riconosciuta la qualità di soggetto passivo dell’espropriazione e, quindi, di parte del processo esecutivo.
Non può, invece, essere attribuita la qualifica di parte del processo al terzo acquirente, a mente di quanto dispone l’art. 2913 cc, che sancisce l’inefficacia delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento verso il creditore procedente e i creditori intervenuti, che dunque non possono essere gli interlocutori diretti del nuovo proprietario, come avverrebbe se il terzo fosse ammesso a proporre nei loro confronti l’opposizione all’esecuzione.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cc, la quale sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso e quindi che sia legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 comma 2 cpc“.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20145-2007 proposto da:
GIALLO SRL (TERZO ACQUIRENTE)
– RICORRENTE –
contro
BANCA S.P.A. (quale mandataria ALFA S.P.A. e BETA FINANCE (OMISSIS),
– CONTRORICORRENTE –
e contro
P.F., N.G.;
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 205/2007 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 14/03/2007 R.G.N. 1183/2003;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2003 la società GIALLO SRL, quale proprietaria dei beni oggetto di pignoramento in forza di contratto di cessione di azienda e compravendita di immobili trascritto in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di pignoramento, propose opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa con tale atto nei confronti di L.A. e di N.G., da parte del BANCA, al fine di contestare l’atto di intervento depositato nella procedura esecutiva da P.F., quale creditore dell’esecutato L. A., in forza di trentuno cambiali, per la somma complessiva di L. 134.600.000, deducendo l’insussistenza del credito.
1.1.- Nel giudizio si costituirono i creditori BANCA, al fine di opporsi all’eventuale sospensione della procedura esecutiva non essendo in contestazione il credito vantato dall’istituto procedente, e P.F., che contestò la legittimazione attiva della GIALLO SRL. e comunque la fondatezza nel merito dell’opposizione.
A seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, si costituì anche l’esecutata N.G., aderendo alle ragioni dell’opponente.
1.2. – Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. all’udienza del 14 marzo 2007, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, per non essere legittimata attivamente la società GIALLO SRL ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei creditori costituiti.
2.- Avverso la sentenza la società Ionica Inerti s.r.l. propone ricorso straordinario affidato a due motivi. BANCA S.P.A., nella sua qualità di procuratrice della BETA FINANCE S.R.L., cessionaria del credito di BANCO ALFA, resiste con controricorso. Non si difendono gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col PRIMO MOTIVO di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 189, 281 quater, 281 quinquies e 281 sexies cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..
La ricorrente espone che, con ordinanza del 12 febbraio 2007, il giudice istruttore aveva rinviato la causa, ritenuta “matura per la decisione“, senza specificare se di merito o relativamente ad una questione pregiudiziale o preliminare, per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., senza nemmeno precisare che il rinvio era fatto anche per la precisazione delle conclusioni.
Deduce, quindi, che il giudice ha pronunciato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando d’ufficio la presunta carenza di legittimazione attiva dell’opponente, quale terzo acquirente di bene pignorato, senza mai invitare le parti a precisare le conclusioni sul punto e senza neanche mai sollevare la relativa questione, così violando gli artt. 187 e 189 cod. proc. civ..
La questione sulla quale il giudice avrebbe deciso in violazione di tali ultime norme viene definita dalla ricorrente come “questione pregiudiziale di rito” e così è infatti qualificata nel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (la sentenza è stata pubblicata il 14 marzo 2007) segue l’illustrazione del motivo (“dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni pregiudiziali di rito, il Giudice, determinatosi a deciderle – ex artt. 187, 189, 281 quater, 281 quinquies e 281 sexies cod. proc. civ. – separatamente dal merito, disponendo per la decisione nei modi alternativamente prescritti, debba invitare le parti a precisare le conclusioni sul punto e se, in caso affermativo, una tale omissione costituisca lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e, quindi, causa di nullità della decisione”).
1.1.- Il motivo è infondato.
Va premesso che, per come esposto anche in ricorso, all’udienza tenuta in data 14 marzo 2007, fissata con l’ordinanza di cui sopra, le parti hanno precisato le conclusioni.
Risulta così rispettato il disposto dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., che richiede che la discussione orale della causa sia preceduta dalla precisazione delle conclusioni.
1.2.- Pertanto, la doglianza della parte ricorrente va esaminata esclusivamente con riguardo alla dedotta nullità della sentenza, perchè il giudice, nel ritenere la causa matura per la decisione, non avrebbe precisato che la rimessione in decisione sarebbe stata determinata dal rilievo di una questione a carattere preliminare, ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ..
Va premesso che, trattandosi dell’esame di ufficio di una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l’apertura di una discussione, si sarebbe avuta un’omissione alla quale non potrebbe conseguire la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione potrebbe tutt’al più derivare la consumazione del vizio di error in iudicando, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato (cfr. Cass. S.U. n. 20935/09).
Peraltro, occorre rilevare che, come correttamente osservato dalla parte resistente, nel caso di specie, non di questione pregiudiziale di rito si tratta, bensì di questione di merito avente carattere preliminare, quale è quella della legittimazione ad agire in opposizione all’esecuzione (su cui si tornerà).
Si tratta cioè della questione della legitimatio ad causam, ricollegabile al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che, essendo relativa a materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 14243/12, n. 8175/12, n. 5375/12).
Pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto non rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire dell’opponente.
1.3.- Per di più, nel caso di specie, risulta dall’esposizione dei fatti della causa contenuta nel ricorso che la questione concernente la legittimazione ad agire della Ionica Inerti s.r.l., quale terzo acquirente dei beni pignorati, sia stata oggetto del contraddittorio tra le parti.
Per un verso, risulta che l’odierna ricorrente, allora opponente, con l’atto introduttivo del giudizio abbia fatto presente di essere “divenuta proprietaria dei beni oggetto di pignoramento in forza di contratto di cessione di azienda e compravendita di immobili registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Castrovillari il 0.2.03.2000 e trascritto presso i RR.II. di Cosenza il 02.03.2000 n. 4477 RG e 3315RP” e di essere legittimata a proporre l’opposizione, come da precedente di legittimità n. 4612/85 richiamato nel ricorso introduttivo (cfr. pagg. 2-3 del ricorso), ed espressamente disatteso dalla sentenza, per come si dirà trattando del secondo motivo.
Per altro verso, risulta che l’opposto P.F., nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Castrovillari, abbia eccepito la carenza di legittimazione attiva della GIALLO SRL .
In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato.
2.- Col SECONDO MOTIVO di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2910 e 2013 cod. civ., nonchè degli artt. 111 e 615 cod. proc. civ..
La ricorrente censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto superato il precedente di legittimità sopra richiamato di cui a Cass. n. 4612/85 ed ha reputato il terzo acquirente del bene pignorato non legittimato ad agire ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. per contestare il diritto del creditore intervenuto nel processo esecutivo ad agire in executivis nei confronti del debitore esecutato. Dopo aver richiamato le norme degli artt. 2913 e 2644 cod. civ., la ricorrente sostiene che, essendo l’acquirente del bene sul quale è stato trascritto un pignoramento, comunque il soggetto proprietario del bene, sarebbe per ciò soltanto da considerarsi come assoggettato all’espropriazione alla stregua del terzo proprietario del bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui. La conferma di questo assunto si troverebbe, secondo parte ricorrente, nella disciplina dell’estensione soggettiva del titolo esecutivo, di cui agli artt. 475 e 477 cod. proc. civ., nonchè nella norma dell’art. 111 cod. proc. civ., così come applicato con riguardo al processo esecutivo dal richiamato precedente n. 4612/85. La diversa interpretazione sostenuta in sentenza sarebbe lesiva non di un interesse di fatto, ma di un interesse giuridicamente rilevante del terzo acquirente, il quale, a detta della ricorrente, resterebbe privo di tutela, e quindi destinatario di un diniego del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., se gli fosse impedito di agire ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Il motivo si conclude col seguente quesito di diritto:
“dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se l’acquirente di un bene immobile, acquistato con atto tra vivi trascritto in data successiva alla trascrizione del pignoramento, subentrato nella titolarità del bene pignorato abbia diritto di essere sentito ed abbia la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione, ed inoltre se sia legittimato all’opposizione all’esecuzione e all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.”.
2.1.- La risposta al quesito è negativa, come da giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza ed altra successiva, con la quale è stato superato il diverso orientamento espresso dal precedente del 1985 su cui insiste la ricorrente.
Il motivo è perciò infondato.
Va in primo luogo sgomberato il campo dal riferimento fatto dalla ricorrente alle norme degli artt. 602 e seg. cod. proc. civ. che disciplinano l’espropriazione legittimamente iniziata e condotta nei confronti di un terzo diverso dal debitore originario, ma espropriato in quanto responsabile per il debito di quest’ultimo; nel caso di specie, il terzo, vale a dire la società ricorrente Ionica Inerti s.r.l., non è il soggetto esecutato, nè è parte originaria del processo esecutivo; si tratta di acquirente dei beni pignorati dopo la trascrizione del pignoramento, nei cui riguardi operano gli effetti sostanziali dell’art. 2913 cod. civ., pure richiamato in ricorso.
2.2.- Se la norma codicistica non lascia dubbi sull’inopponibilità dell’atto di trasferimento del diritto nei confronti dei creditori presenti nel processo esecutivo, dibattute sono invece le conseguenze che il trasferimento del bene pignorato produce con riguardo a tale processo, specificamente con riguardo alla posizione processuale dell’acquirente, avente causa dal debitore esecutato. Questa Corte si è occupata ripetutamente della questione, tra l’altro con riferimento alla legittimazione di questi a proporre le opposizioni esecutive.
In proposito ritiene il Collegio che debba essere ribadito l’orientamento espresso riguardo al difetto di legittimazione del terzo acquirente di bene pignorato a proporre sia l’opposizione all’esecuzione che l’opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di rimedi riservati al debitore in quanto unico soggetto cui va riconosciuta la qualità di soggetto passivo dell’espropriazione, quindi di parte del processo esecutivo (orientamento che, in contrapposizione a quello espresso da Cass. n. 4612/85, ma anche da Cass. n. 4856/00, si è venuto affermando già con Cass. n. 4409/93, quindi confermato da Cass. n. 14003/04 e ribadito da Cass. n. 1703/09, per la quale “il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., la quale – sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento – nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell’esecuzione; lo stesso non è legittimato nemmeno a proporre opposizione agli atti esecutivi”; cfr. altresì, di recente, Cass. n. 1752/12, che ha escluso la legittimazione a proporre l’opposizione all’esecuzione). Giova altresì richiamare il corollario che se ne trae in punto di ammissibilità, invece, dell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., “al fine di far valere l’originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo originale, e quindi di sottrarre il bene all’espropriazione” (così Cass. n. 14003/04 cit., nonchè Cass. n. 1703/09 cit. ed, ancora, Cass. n. 16440/06 e, da ultimo, Cass. n. 15400/10 e n. 2106/12).
2.3.- Coerente con detta ricostruzione, che riconosce al terzo acquirente di bene pignorato la possibilità di tutelare nel processo esecutivo un interesse proprio, nei limiti in cui questo è perseguibile dal terzo opponente ex art. 619 cod. proc. civ., è l’esclusione in capo allo stesso soggetto della legittimazione a proporre, in particolare, l’opposizione all’esecuzione, al fine di contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del debitore per ragioni strettamente inerenti, come nel caso di specie, alla sussistenza del diritto vantato nei confronti del debitore esecutato.
Ed, invero, proprio la richiamata disposizione dell’art. 2913 cod. civ. fa sì che il terzo che, dopo la trascrizione del pignoramento e durante la pendenza del processo esecutivo, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato non abbia la possibilità di contestare l’azione esecutiva poichè, essendo tale atto di disposizione inefficace in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, questi non possono essere gli interlocutori diretti del nuovo proprietario, come avverrebbe se il terzo fosse ammesso a proporre nei loro confronti l’opposizione all’esecuzione.
Più specificamente, pur essendo l’inefficacia dell’atto di alienazione soltanto relativa, essa non può non assumere rilievo ogniqualvolta vi si contrappongano i diritti vantati da quei creditori ai quali l’atto è, per legge, inopponibile.
Pertanto, se legittimato passivo dell’azione esecutiva e soggetto passivo dell’espropriazione continua ad essere il debitore originario, non più proprietario, l’art. 111 cod. proc. civ. risulta applicabile nei limiti del primo comma, mentre osta all’applicazione del comma 3 il regime di inefficacia delineato dall’art. 2913 cod. civ.. In conclusione, va riaffermato che il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., la quale – sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento – impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso e quindi che sia legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.
2.4.- In merito all’assunto della ricorrente, secondo cui si sarebbe affermata in giurisprudenza l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., comma 3, anche al processo esecutivo, ed esclusa, come sopra, l’attualità del richiamo al precedente costituito da Cass. n. 4612/85, occorre precisare quanto segue. La ritenuta inapplicabilità della norma è riferibile esclusivamente all’ipotesi della successione dal lato passivo, mentre non si intende in alcun modo smentire l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene applicabile l’art. 111 c.p.c., commi 1 e 3 al processo esecutivo (sia pure con gli opportuni adattamenti) in caso di successione dal lato attivo, che sì abbia per la cessione del diritto per la realizzazione del quale pende il processo esecutivo (cfr., tra le altre, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, nonchè ord. n. 1552/11) 2.5.- Dato quanto sopra, non è pertinente il richiamo, contenuto nel ricorso, alle norme degli artt. 475 e 477 cod. proc. civ., destinate a regolare il diverso fenomeno della successione nel titolo esecutivo, dal lato attivo e dal lato passivo, che rileva prima dell’inizio del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 3643/13, in motivazione), e non quando questo sia oramai pendente.
In conclusione, anche il SECONDO MOTIVO di ricorso va rigettato.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore della resistente, nell’importo di Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013
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Numero Protocolo Interno : 368/2013