Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Micaletto del Foro di Lecce
L’agenzia di riscossione intervenuta nell’esecuzione immobiliare, laddove il creditore procedente abbia rinunciato agli atti, non è legittimata alla prosecuzione del processo esecutivo, che deve dichiararsi improcedibile, in quanto sussista una delle condizioni previste dall’art. 76 co. 1 DPR 602/1973 (come sostituito dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013), come nel caso di immobile ad uso abitativo in cui risieda anagraficamente il debitore.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbetta, con ordinanza del 23 dicembre 2022.
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