In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca, con la sentenza n. 12239 del 09.05.2019.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione concerne un’ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nel termine ventennale della trascrizione del pignoramento, la quale è riconducibile a inerzia del creditore, con conseguente conferma in diritto della decisione della corte territoriale, che ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione decennale tra il pignoramento del 1989 e il precetto notificato nel 2011.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito fatto valere in una procedura esecutiva immobiliare sul presupposto che, essendosi quest’ultima estinta per omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ai sensi dell’art. 2668 ter c.c., all’atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea – e non già permanente – della prescrizione.
I giudici di legittimità hanno ribadito che l’atto con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.) interrompe la prescrizione e che a questo atto l’art. 2945, comma 2, c.c., attribuisce effetto interruttivo-sospensivo permanente sino a quando il procedimento coattivo dallo stesso instaurato giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Tale risultato si ha quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva, totale o parziale, del suo diritto oppure quando la realizzazione dell’esecuzione non si sia prodotta per motivi diversi dall’estinzione del processo, come, ad esempio, l’insufficienza (o la mancanza) del ricavato della vendita alla soddisfazione del credito, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione, ecc.
Occorre distinguere l’ipotesi dell’estinzione tipica, che discende dalla condotta inattiva, inerziale o rinunciataria del creditore, da quella c.d. atipica, che trova invece fondamento nell’inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungerne lo scopo: invero, in pendenza di un processo esecutivo non si può desumere l’inerzia del creditore, mentre, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.p.c., quando quello stesso processo si chiude per inattività del creditore, allora la menzionata permanenza dell’effetto viene meno, fermo l’originario effetto interruttivo del pignoramento, dalla cui data riprende il corso della prescrizione. Ai fini della questione posta, il discrimine sarà non tanto tra estinzione tipica e atipica, quanto tra chiusura imputabile o meno al creditore procedente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
VENDITA FORZATA: il processo esecutivo va dichiarato estinto senza un titolo certo anteriore al ventennio
Occorre una serie continua di trascrizioni da pignoramento fino al primo atto precedente a tale periodo
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Porreca | 11.06.2019 | n.15597
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-forzata-il-processo-esecutivo-va-dichiarato-estinto-senza-un-titolo-certo-anteriore-al-ventennio
PRESCRIZIONE: SE IL PROCESSO ESECUTIVO È DICHIARATO ESTINTO, L’EFFETTO INTERRUTTIVO SI PROTRAE
CIÒ AVVIENE SINO ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE ACCERTA LA SUSSISTENZA DI UN EVENTO OSTATIVO
Sentenza | Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio | 06.06.2019 | n.806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prescrizione-se-il-processo-esecutivo-e-dichiarato-estinto-leffetto-interruttivo-si-protrae
ESECUZIONE: IL MANCATO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON È SANZIONATO CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
IL LEGISLATORE HA INTESO NON ADDOSSARE AL CREDITORE LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE PERENTORIO CHE NON POTREBBE DIPENDERE DA LUI
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 10.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-il-mancato-deposito-della-nota-di-trascrizione-non-e-sanzionato-con-linefficacia-del-pignoramento
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