Nel corso della procedura, possono verificarsi irregolarità riguardanti il deposito dell’offerta, tra questi il caso più frequente è quello dell’offerta presentata in ritardo rispetto al termine finale fissato nell’avviso di vendita.
A norma del secondo comma dell’art. 571 cpc, l’offerta deve essere depositata nel termine fissato ai sensi del terzo comma dell’art. 569 cpc, a pena di inefficacia.
Se il professionista delegato si ravvede dell’errore prima della apertura delle buste, deve darne immediata comunicazione al Giudice dell’Esecuzione; mentre se l’errore non viene rilevato neppure al momento della apertura delle buste, si verifica un chiaro vizio processuale, che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi da parte degli altri offerenti.
Tuttavia, è da tener presente che sul piano pratico, in presenza di un unico offerente, difficilmente vi può essere impugnazione, tenuto conto che, ai sensi del terzo comma dell’art. 157 cpc, la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, per cui il predetto non può direttamente proporre opposizione.
Diverso è il caso in cui vi siano più offerenti, i quali, oltre a poter far constatare al delegato tale condizione di inefficacia, sono tenuti, nell’eventualità in cui si provveda all’aggiudicazione del bene in favore dell’offerente che abbia depositato l’offerta fuori termine, a proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine, prescritto dall’art. 617 cpc, di venti giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
FOCUS
È buona regola per evitare di incorrere in decadenze leggere con attenzione l’avviso di vendita per individuare il termine ultimo per il deposito dell’offerta.
Avv. Antonio De Simone
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