ISSN 2385-1376
Testo massima
La massima
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi
Riferimenti normativi
ART.617 CODICE PROCEDURA CIVILE (FORMA DELL’OPPOSIZIONE)
Le opposizioni relative alla regolarita’ formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
ART. 618 CODICE PROCEDURA CIVILE (PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE)
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da’, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza da’ con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta’. La causa e’ decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi’ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.
ART. 624 CODIE PROCEDURA CIVILE (SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE)
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618.
ART.669 TERDECIES CODICE PROCEDURA CIVILE (RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI)
Contro l’ordinanza con la quale e’ stato concesso o negato il provvedimento cautelare e’ ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (3)
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (4) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e’ stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello piu’ vicina.
Il procedimento e’ disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo’ sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e’ consentita la rimessione al primo giudice. (5)
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo’ disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Il caso
TIZIO ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione con la quale era stata revocata l’ordinanza di conversione del pignoramento, rigettata la richiesta di sospensione dell’esecuzione e fissato una nuova udienza per l’emissione di una nuova ordinanza di conversione.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale, in quanto ritenuta inammissibile, sul presupposto tra l’altro dell’erroneità del rimedio utilizzato (opposizione all’esecuzione) in luogo del reclamo ex art. 669 terdecies cpc previsto dall’art. 618 cpc.
Avverso tale sentenza TIZIO ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 618 in relazione agli artt. 112, 99 e 360 primo comma n. 3 e 5 cpc.
La decisione
L’ordinanza in esame si occupa del rimedio esperibile avverso il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione di diniego o accoglimento della sospensione adottato ai sensi dell’art. 618 cpc.
La decisione adottata dalla Corte di Cassazione si coordina con la modifica dell’art. 624 cpc attivata dal decreto legge n. 35 del 2005, nonché della legge n. 52 del 2006 che, a far data dall’1/3/2006, prevede l’apposito rimedio del reclamo cautelare ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc.
Se, dunque, prima della riforma, nel vigore delle nome originarie del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso le ordinanze con le quali il Giudice dell’Esecuzione accoglieva o rigettava le istanze di sospensione del procedimento esecutivo ovvero rigettava le istanze di provvedimenti indilazionabili rispettivamente ai sensi dell’art. 624 e 618 cpc, ritenendosi che, trattandosi di atti dell’esecuzione, fosse esperibile, in mancanza di apposito rimedio, quello a carattere residuale dell’art. 617 cpc, successivamente alla riforma, la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 11243/10 ha escluso che si possa concludere che al provvedimento sull’istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, ai sensi dell’art. 618 cpc, il legislatore delle riforme abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione ha emesso il seguente principio di diritto:
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 318/2012