ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Decreto Legislativo n.122 del 20/6/2005 di attuazione alla legge n. 210 del 2/8/ 2004, pubblicato sulla GU n.155 del 6/7/2005, è volto a rafforzare la tutela degli acquirenti di “immobili da costruire” nel caso in cui il costruttore “in crisi” sia assoggettato a procedura esecutiva, avente ad oggetto l’immobile di cui al contratto concluso tra le parti, ovvero a procedura concorsuale.
L’art. 1 lett. d) qualifica “immobili da costruire” quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire e sono ancora da edificare, ovvero la cui costruzione non risulta essere stata ultimata, versando in uno stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità.
L’art.9 riconosce all’acquirente dell’immobile, sottoposto ad esecuzione forzata, il diritto di prelazione, cioè il diritto di essere preferito nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte, ai sensi dell’articolo 584 cpc.
In tal modo il legislatore ha voluto favorire, a parità di condizioni, l’acquirente nel conseguimento della proprietà? della casa di abitazione, stante l’impossibilita di ottenerla, a seguito della sopravvenuta situazione di crisi del costruttore, attraverso la regolare esecuzione del contratto.
I presupposti per l’applicazione della norma sono:
– che il venditore sia un costruttore che agisca nell’esercizio di impresa e che l’acquirente sia una persona fisica (cd. presupposto soggettivo);
– che l’immobile sia destinato ad uso abitativo, rientrante nella categoria “da costruire” e che l’acquirente ne abbia ottenuto la consegna e lo abbia adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado (cd. presupposto oggettivo).
Con riferimento al presupposto contrattuale, la norma non fa distinzioni sul tipo di contratto stipulato tra le parti, per cui parte della dottrina ritiene che la disciplina sia applicabile a qualsiasi contratto (preliminare, contratto ad effetti traslativi immediati, contratto ad effetti traslativi non immediati), mentre per altri solo ai contratti con effetti obbligatori (ad es. contratto preliminare di compravendita).
Dal punto di vista procedurale, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorità che procede alla vendita dell’immobile, entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento, deve comunicare all’acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la definitiva determinazione del prezzo con l’indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita deve essere conclusa e l’invito ad esercitare la prelazione.
L’acquirente per contro – deve esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, condizioni uguali a quelle comunicategli.
La disciplina si applica a tutte le procedure esecutive pendenti, ancorché iniziate anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo (21/7/2005), a condizione che la vendita forzata non sia già conclusa con l’aggiudicazione definitiva.
FOCUS
Il Decreto Legislativo n.122 del 20/6/2005 rafforza la tutela degli acquirenti di “immobili da costruire” nel caso in cui il costruttore “in crisi” sia assoggettato a procedura esecutiva, favorendone, a parità di condizioni, il conseguimento della proprietà? della casa di abitazione, stante l’impossibilita di ottenerla attraverso la regolare esecuzione del contratto.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 91/2015