La mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice opponente all’udienza all’uopo fissata non significa rinuncia alle domande, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per la quale il Giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 4613 del 4 ottobre 2017.
Una società ha adito il Tribunale ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo relativamente ad una fattura rimasta insoluta.
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2015, la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per la declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e, nel merito, ha concluso per la conferma in toto dell’ingiunzione.
Il Giudice adito, al termine della fase istruttoria, ha invitato le parti a precisare davanti a sé le conclusioni (da formularsi interamente ex art. 189 c.p.c.) ed ha fissato, a tal fine, l’udienza del 07.06.2017.
Tuttavia, all’udienza così fissata è comparso soltanto il difensore della parte convenuta opposta al quale l’organo giudicante ha fatto precisare le conclusioni per, poi, trattenere la causa in decisione, e assegnare alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Nel pervenire al suo dictum il Tribunale si è soffermato sulla mancata comparizione dell’opponente all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, il Giudice ha rappresentato che, in assenza della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c..
Invero, a parere del giudicante, l’omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.
Pertanto, l’assenza non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell’atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell’udienza o nei termini ex art. 183 cit.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha valutato le conclusioni rassegnate dall’opponente nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. datata 5.11.2015.
Sulla base di quanto sopra, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente declaratoria dell’esecutività del decreto ingiuntivo e condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
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