All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., il giudice può convertire ex art. 183 bis c.p.c. il procedimento da ordinario in sommario ed invitare le parti a precisare la conclusioni in ragione della sua semplicità e speditezza ed, in mancanza di richiesta di termini per memorie, può assegnare la causa in decisione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con l’ordinanza del 05.10.2016.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 183-BIS – PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
ART. 187, COMMA 1, C.P.C. – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [80 bis disp. att.].
ART. 80-BIS RINVIO AL COLLEGIO NELL’UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE
La rimessione al collegio, a norma dell’articolo 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
IL CASO
È accaduto che alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, è stato convertito il rito da ordinario di cognizione a sommario, con invito alle parti a rassegnare le proprie istanze istruttorie con successiva decisione della causa nel merito.
L’attore insisteva per l’ammissione della CTU, senza chiedere termine per il deposito di memorie istruttorie e la convenuta si opponeva per cui il giudice si riservava per la decisione.
All’esito veniva emessa la sentenza in commento.
Sul punto si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 marzo 2016, n. 4767 ha stabilito che “In forza del combinato disposto dell’art. 187, comma 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c..”
La tempistica del procedimento è stata la seguente:
– causa civile ordinaria iscritta a ruolo in data 27/11/2015;
– prima udienza fissata dalle parti in data 04/10/2016;
– definizione in data 05/10/2016.
Definizione della controversia in meno di 11 mesi effettivi.
IL COMMENTO
Il sistema italiano della giustizia può funzionare in tempi rapidi in quanto l’impianto normativo consente al giudice di assumere decisioni immediate.
Tanto è ancor più semplice nelle ipotesi in cui il giudicante si trova a decidere su questioni seriali ove ha maturato una consolidata esperienza nel settore.
Molte delle norme sopra indicate sono di fatto completamente disapplicate.
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