L’apertura del fallimento non determina l’interruzione del processo pendente innanzi la corte di Cassazione, atteso che il processo è dominato dall’impulso d’ufficio, per cui non trovano applicazione le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. quinta, Pres. – Rel. Ragonesi, con la sentenza n. 19119 del 28.09.2016.
Nel caso di specie, una società contribuente impugnava innanzi la Commissione tributaria provinciale competente, l’avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta sui tributi per l’anno 2007 e successivamente, a seguito del rigetto, proponeva ricorso alla Commissione regionale competente e dopo ancora ricorso per cassazione.
Nelle more la società contribuente veniva dichiarata fallita.
La Corte rilevava che l’intervenuto fallimento nel corso della pendenza del procedimento del giudizio di cassazione non comporta l’interruzione del processo.
Sul punto gli ermellini richiamavano il principio secondo cui l’intervenuta modifica dell’art. 43 legge fall. per effetto dell’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DI: il sopravvenuto fallimento interrompe il processo solo per la parte fallita
Il giudizio prosegue nei confronti degli altri ingiunti
Ordinanza | Tribunale di Torino, dott. Manuela Massino | 01.03.2016 |
FALLIMENTO: l’interruzione del processo opera di diritto
Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Paola Romana Lodolini | 06.05.2015 | n.488
IL FALLIMENTO NON È CAUSA D’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO
E’ necessaria la CONOSCENZA LEGALE dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato ad operare
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 07.03.2013 | n.5650
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