Il 25 giugno 2018 è la data in cui entrerà in vigore il decreto legislativo n. 54 del 18.05.2018 che introduce nuove disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
L’intervento legislativo si è reso necessario per assicurare la trasparenza effettiva nel conferimento degli incarichi ad alcuni ausiliari del Giudice.
La norma principe è quella prevista all’art. «4-bis. Non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, ne’ quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione».
Sempre con tale norma è stata fornita la definizione della frequentazione assidua come quella «derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali».
In particolare, la ratio sottesa è di evitare indebite commistioni e compromissioni della credibilità della funzione giudiziaria.
A tal riguardo, il legislatore ha tipizzato i legami idonei a pregiudicare la trasparenza e l’imparzialità dell’autorità giudiziaria nel conferimento degli incarichi, prevedendo una clausola di chiusura relativa ai rapporti di assidua frequentazione specificatamente definiti che pongono non pochi dubbi in ordine alla tassatività e determinatezza della previsione.
Sul punto, si è costruito un sistema di presunta incompatibilità in astratto, vale a dire che la rilevazione del legame determina in automatico una causa di incompatibilità, non suscettibile di valutazione in concreto.
Fondamentale è la previsione dei poteri di vigilanza che vengono attribuiti al Presidente della Corte d’Appello su tutti gli incarichi conferiti nel distretto il quale potrà avvalersi dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che assicurano la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell’articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell’ausiliario e la tipologia dell’incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell’incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all’articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
Tale disciplina si applicherà anche alle procedure fallimentari.
In definitiva, rinviando alla lettura del d.lgs. 54/18 per un’analisi più dettagliata, il legislatore ha voluto predisporre un reticolato normativo idoneo a svelare indebiti scambi di favori lesivi dell’immagine di terzietà della magistratura.
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