ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 è stato nuovamente modificato l’art. 572 cpc, che disciplina la deliberazione dell’offerta nella vendita senza incanto.
In particolare, il secondo e terzo comma del citato articolo, che stabilivano che l’offerta è sempre vincolante se superiore di un quinto rispetto prezzo di vendita ovvero se inferiore a tale valore, allorquando il Giudice non ritiene probabile un prezzo superiore alla metà a seguito della vendita con il sistema dell’incanto, sono stati così sostituiti:
“Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588“.
In altri termini, a seguito di tale modifica, nella deliberazione:
1).nel caso in cui l’offerta sia pari o superiore al prezzo base d’asta, il giudice ovvero il professionista è vincolato ad accoglierla;
2).nel caso in cui l’offerta sia inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad un quarto, il giudice ovvero il professionista può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 349/2015