ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui, dopo una serie di tentativi di vendita, nulla lascia prevedere un esito positivo del processo esecutivo, che potrebbe concretamente tradursi un una vendita a prezzo irrisorio, il Giudice dell’Esecuzione potrà dichiarare estinto il processo alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata e di quello di “necessaria utilità” del processo esecutivo stesso.
Così ha stabilito il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Belluno, che ha dichiarato improcedibile la procedura esecutiva, che aveva visto susseguirsi dieci tentativi di vendita dei beni sottoposti a pignoramento, rimasti invenduti, nonostante il progressivo ribasso del prezzo ed un periodo di amministrazione giudiziaria con partenza dal prezzo di stima.
In particolare, con la pronunzia in esame, il Tribunale, prospettando l’applicazione del rimedio residuale dell’art. 586 comma 1 prima parte cpc, che prevede la possibilità di sospendere la vendita quando il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto, ha stabilito che il Giudice è tenuto a presidiare il principio della ragionevole durata del processo esecutivo, nonché della sua necessaria utilità, al fine di evitare che lo scopo prefissato dal legislatore sia palesemente frustato dalla prosecuzione di un’esecuzione infruttuosa, costosa ed antieconomica.
Tali principi si pongono in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che non riconosce né al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, né alle responsabilità che derivano alla giurisdizione dalla gestione dei processi eccessivamente lunghi l’idoneità a determinare la conclusione anticipata del processo.
Si segnala, infatti, che la Cassazione con la sentenza n.27148/2006 ha escluso che possa essere dichiarata improcedibile l’esecuzione per una situazione di stallo nella fase di vendita, disponendo che “non è legittimo un provvedimento di cd.estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per “stallo” della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo”.
Testo del provvedimento
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