Con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, è stato introdotto l’art. 2929 bis del codice civile, il quale prevede che i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (es. fondo patrimoniale, trust) o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, quando il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito ed a condizione che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.
In particolare, allorquando il debitore si sia disfatto con una donazione del proprio patrimonio immobiliare, l’espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo donatario.
Tale strumento consente di evitare al creditore, qualora ne ricorrano i presupposti, di dover agire in giudizio – con aggravio di tempi e costi – per ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno dal debitore, la cui mala fede diviene “presunta”, tant’è che l’istituto introdotto dal legislatore è stato anche denominato “revocatoria semplificata”.
La disposizione si applica non solo al creditore che intenda procedere ad una esecuzione immobiliare ex novo, ma anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Proprio i rapporti con l’istituto della revocatoria ex art. 2901 c.c. consentono di esaminare alcune peculiarità della novità normativa del 2015.
In primo luogo, rispetto all’azione revocatoria si verifica una sostanziale inversione dell’onere della prova.
A parità di condizioni, il creditore che agisca in sede ordinaria per far dichiarare l’inefficacia di un atto traslativo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, ha l’onere di dimostrare: che l’atto è lesivo delle proprie ragioni creditorie e che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato.
Sebbene la prova di tali aspetti sia relativamente semplice da fornire, anche attraverso presunzioni, è evidente il vantaggio che il creditore può trarre dalla possibilità – oggi consentita dall’art. 2929 bis c.c. – di sottoporre direttamente ad espropriazione il bene donato o “vincolato”, qualora naturalmente disponga di un titolo esecutivo.
Si sposta, a questo punto, in capo al debitore l’onere di far valere l’insussistenza dei presupposti per procedere ad espropriazione diretta, il quale avrà a disposizione gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, dovendo però dimostrare che l’atto dispositivo non abbia determinato alcuna lesione della garanzia generica offerta, dal proprio patrimonio, al creditore.
Lo strumento ex art. 2929 bis c.c. è da ritenersi alternativo all’ordinaria azione revocatoria, che resta esperibile in forma ordinaria dal creditore e che, naturalmente, diviene unico rimedio possibile qualora sia già decorso un anno dalla trascrizione dell’alienazione o del vincolo.
FOCUS
Il nuovo art. 2929 bis c.c. consente l’espropriazione diretta di beni immobili o mobili registrati, oggetto di alienazione a titolo gratuito o sottoposti a vincolo, entro un anno dalla trascrizione di tali atti, senza dover passare attraverso le lungaggini dell’azione revocatoria.
Sarà il debitore a dover proporre opposizione per far valere la “buona fede”, rischiando però che nel frattempo il bene venga venduto all’asta o sia emesso un ordine di liberazione dal Giudice dell’Esecuzione.
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