Sono state sospese per altri due mesi, quindi fino al prossimo 31 dicembre, le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Lo si prevede nell’art. 4 (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari), del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, denominato “Decreto Ristori”. Resta quindi in vigore l’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”, che all’inizio del lockdown di primavera aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive per le abitazioni principali, creando non pochi problemi interpretativi (che ivi si riassumono).
L’art. 4 del “Decreto Ristori”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 ottobre, prevede che “All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2020. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Inoltre, gli artt. 23-31 del decreto legge n. 137/2020 prevedono disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale, per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, nonché misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo, contabile, tributario e disposizioni in materia di detenzione, in vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In allegato il testo del nuovo “Decreto Ristori”
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