LA MASSIMA
L’art. 2923 co. 3 c.c. reca esclusivo riferimento alla fattispecie della locazione ex art. 1571 c.c. e la ratio legis va riscontrata nell’assicurare all’acquirente una rendita fondiaria approssimativamente adeguata all’effettivo valore d’uso del bene, recte al valore che dal bene è consentito ritrarre offrendolo in godimento a terzi.
E’, dunque, solo con riferimento a tale valore che il giudice dell’Esecuzione deve svolgere le valutazioni in merito al giusto prezzo della locazione opponibile all’acquirente, risultando del tutto irrilevante il valore convenuto della specifica attività gestita all’interno del complesso immobiliare.
Questo è quanto statuito dal Tribunale di Livorno, in composizione collegiale Pres. Grassi, Rel. Marino, con l’ordinanza del 24.07.2018.
IL CASO
Con ricorso in opposizione ex artt. 617 e 560 c.p.c., il terzo occupante del compendio pignorato opponeva l’ordinanza di rilascio emessa dal Giudice dell’Esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, nonché la fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito al fine di consentire, in quell’instaurando giudizio, di accertare l’opponibilità dei contratti di affitto e locazione.
Introdotto il merito, in punto di fatto, parte reclamante riteneva, ai fini della valutazione del canone, di poter sommare quanto stabilito a titolo di locazione degli immobili a quanto convenuto inter partes a titolo di affitto di azienda, ciò in ragione del collegamento funzionale dei due contratti, rivolti ad affidare a terzi la gestione dell’esercizio alberghiero, che si articola, in via inscindibile, così nella componente immobiliare come in quella mobiliare.
IL COMMENTO
Il Tribunale di Livorno ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale in ordine a tre principi cardine delle procedure esecutive immobiliari.
In primis ha ribadito che l’ordine di liberazione – analogamente al decreto di trasferimento – ha effetti ultra partes, così che a nulla può valere l’eccezione dell’essersi il procedimento di stima svoltosi senza la partecipazione dell’occupante del bene, trovando il conduttore controinteressato ampia ed impregiudicata difesa tramite l’incidente di cognizione rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi.
Sul punto, va ulteriormente evidenziato che già a seguito della riforma operata con la L. 80/2005, nel riconoscersi la possibilità di emissione dell’ordine di liberazione nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare (prima dell’emissione del decreto di trasferimento), già si era evidentemente riconosciuto al Giudice dell’Esecuzione un potere di cognizione finalizzato alla verifica dell’opponibilità della locazione, sulla base di una cognizione sommaria (l’unica compatibile con la natura del procedimento di esecuzione), rimanendo impregiudicata la piena cognizione di merito in sede di eventuale opposizione (oggi espressamente disciplinata, con riferimento all’art. 617 c.p.c., dal novellato art. 560 comma 3 c.p.c., ma già esperibile prima della riforma del 2016 con lo strumento dell’opposizione al rilascio).
In secondo luogo, ha altresì ribadito che la funzione e il ruolo del perito stimatore non è completamente assimilabile a quello del c.t.u., appartenendo il primo alla categoria residuale degli “altri ausiliari del giudice” (contrapposta a quella degli ausiliari tipici e “nominati”, quali il consulente tecnico o il custode), tanto da non essere nemmeno prevista in tal caso la nomina di un consulente tecnico di parte, sia perché “la sua nomina costituisce un mero atto preparatorio della vendita” – e la valutazione da lui fornita costituisce un dato indicativo che non pregiudica l’esito della vendita a fronte della garanzia del conseguimento del giusto prezzo all’esito della libera e trasparente partecipazione alla vendita medesima – sia perché il suo ausilio viene richiesto dal giudice al solo fine della liquidazione del compendio, e dunque per lo svolgimento di un’attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 4243 del 1997, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 4919 del 2001).
Da ultimo, sulla base dei principi sin qui richiamati, il Collegio è pervenuto alla conclusione per cui il compito di verificare la congruità o meno del canone di locazione è attribuito all’esperto stimatore di modo che la consulenza tecnica possa fornire un elemento di valutazione a disposizione del custode, a cui si riconosce – alla luce della riforma del 2005 – la possibilità di agire per l’accertamento dell’esiguità del canone, eventualmente cumulando la domanda con quella di simulazione assoluta della locazione, del delegato (per predisporre l’avviso di vendita) e dell’aggiudicatario (per rispondere a un’eventuale opposizione al rilascio dell’immobile).
A tal fine, l’esperto stimatore dovrà: 1) verificare, attraverso il metodo della comparazione con immobili similari aventi la medesima destinazione e poti nelle vicinanza dell’unità immobiliare in questione, il canone locativo medio; 2) verificare la corrispondenza del medesimo valore medio all’effettivo canone di mercato; c) calcolare l’ipotetico canone di locazione dell’immobile oggetto dell’espropriazione.
All’esito di tali operazioni peritali, la verifica circa l’inopponibilità dei contratti di locazione stipulati ad un “canone vile” può essere compiuta nella procedura esecutiva immobiliare da parte del custode/delegato in quanto soggetto preposto -in qualità di ausiliario del G.E. -ad assicurare la rapida e proficua liquidazione dell’immobile nell’interesse del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti.
Inoltre, all’accertamento della viltà del canone può procedere direttamente il Magistrato valutando l’eventuale sproporzione tra il canone di mercato (inteso quale giusto prezzo locativo) ed il canone pattuito tra le parti e, come nel caso di specie, dichiarare l’inopponibilità del contratto di locazione per “canone vile”.
Nel caso di specie, in particolare per quanto esposto in massima, il Collegio ha ulteriormente statuito nel senso che ai fini della valutazione del c.d. canone vile va preso in considerazione esclusivamente il valore del bene immobile, a nulla rilevando quanto pattuito per l’affitto di azienda, rimanendo quest’ultimo un contratto distinto atteso che l’art. 2923 co. 3 c.c. reca esclusivo riferimento alla fattispecie della locazione ex art. 1571 c.c. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Per le suddette ragioni il Tribunale ha rigettato il reclamo, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCEDURE ESECUTIVE: LA LOCAZIONE CON CANONE “VILE” È INOPPONIBILE ALL’ AGGIUDICATARIO
ALL’ ACQUIRENTE DEVE ESSERE ASSICURATA UNA RENDITA ADEGUATA AL VALORE DEL BENE
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 19.02.2017 |
ESECUZIONE IMMOBILIARE: PRECEDENTE LOCAZIONE CON CANONE “VILE”, NON VINCOLANTE PER AGGIUDICATARIO
DISPOSTA LA LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE ANCHE IN IPOTESI DI PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE DEL CORRISPETTIVO
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Daniela Culotta | 28.06.2016 | n.580
ORDINE DI LIBERAZIONE: ANCHE IL GIUDICE DELEGATO PUÒ UTILIZZARE LO STRUMENTO PREVISTO DALL’ART. 2923 COMMA 3 CC
L’INIQUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE DEVE ESSERE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Felice Pizzi | 06.03.2015 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno