Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, denominato “Decreto Ristori” ha prorogato il termine di sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Una disposizione che ha lasciato quindi in vigore l’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”, che all’inizio del lockdown di primavera aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive per le abitazioni principali.
L’art. 4 del “Decreto Ristori” ha anche introdotto l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Un ulteriore problema, che ha “costretto” i singoli Tribunali a predisporre delle circolari interpretative in tal senso.
Fra le tante, si riporta quella del Tribunale di Napoli Nord, dove i Giudici dell’area esecuzioni hanno chiarito, preliminarmente, che per le procedure già sospese ex art. 54-ter per le quali sia già stata delegata la vendita occorre tenere conto della circostanza che i termini per il compimento di qualsiasi attività delegata (ivi incluso quello per la formazione e pubblicazione degli avvisi di vendita) devono intendersi sospesi fino al 31.12.2020, e riprenderanno a decorrere da tale data. Quindi la sospensione travolge ogni tipo di attività legata alle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Per le procedure in relazione alle quali il custode non abbia relazionato, così come richiesto dalla predetta circolare, circa la sussistenza del presupposto di applicazione dell’art. 54-ter, il Tribunale ha sollecitato il deposito della relazione, onde consentire al. G.E. di provvedere in relazione alla sospensione. Laddove, per tali ultime procedure, siano già stati calendarizzati esperimenti di vendita nei mesi di novembre e dicembre, i professionisti provvederanno a fissare nuovi esperimenti di vendita preceduti dagli adempimenti pubblicitari (PVP, quotidiano e volantinaggio) il tutto in data successiva al 31.12.2020.
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