È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 dell’11 agosto 2023 il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 n. 110 recante il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”.
Il decreto stabilisce i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000. Tali limiti sono previsti nell’art 3 (80.000 caratteri per atti di citazione e ricorsi, comparse di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; 50.000 caratteri per memorie, repliche e in genere tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 caratteri quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’art 127 -ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza). Deroghe ed esclusioni sono previsti nei successivi art. 4 e 5.
In particolare, l’art. 5 c. 1 stabilisce che le deroghe saranno ammesse solo qualora la controversia presenti questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore dovrà esporre sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.
Al fine di assicurare chiarezza e sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall’art. 121 c.p c, introdotto con la recente riforma Cartabia, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento devono essere redatti secondo i criteri posti nell’art. 2 del decreto in epigrafe.
Degna di nota è la novità rappresentata dall’obbligo di inserire parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuino l’oggetto del giudizio, e collegamenti ipertestuali (links), con i quali rimandare ai documenti offerti in comunicazione nella parte in fatto, o indicare specificamente i mezzi di prova e l’indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto;
Nell’art. 6 sono esposte le tecniche redazionali (caratteri di tipo corrente che non affatichino la vista, di dimensioni di 12 punti; interlinea di 1,5; margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri). Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.
Rilevante è poi l’art. 8, che richiama le regole del processo telematico sulla forma dell’atto (art. 11, D.M. 44/2011), precisando la necessità di inserire i dati (schemi informatici) prescritti dall’art. 34 D.M. 44/2011.
Nell’art. 12, infine, si afferma che le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai procedimenti introdotti dopo il 1 settembre 2023.
Quanto alle sanzioni applicabili per il mancato rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale in epigrafe, sulla base dell’ articolo 46 delle disposizioni per attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ( Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari ), il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE (1 marzo 2023)
FISSATE LE REGOLE PER COSTRUIRE UNA PRASSI ORGANIZZATIVA E UN’INTERPRETAZIONE CONDIVISA
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione – C.N.F. | 01.03.2023 |
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