In tema di processo civile, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate, restando inapplicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione.
Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello.
Inoltre, anche quando a seguito della sentenza di Cassazione non sia stata riassunta la causa dinanzi il giudice di rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, deve applicarsi l’art. 393 cod proc civ secondo il quale la sentenza della Corte di Cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda. Detta pronuncia vincola anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto. Tuttavia, in tal caso, nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, l’effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione non preclude alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando la preclusione, stabilita invece dall’art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
La disciplina, sottesa ai due principi che precedono, risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento, e fa sì che le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all’estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza d’appello siano quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato .
In definitiva, nel sistema vigente, nel caso in cui il giudizio di rinvio , di merito, si estingue, essendo quest’ultimo prosecuzione del giudizio precedente, di legittimità, alla luce di una generale esigenza di economia processuale, da un lato, è prevista l’estinzione dell’intero processo per effetto dell’estinzione del giudizio di rinvio; e, dall’altro, è mantenuto il carattere vincolante del principio di diritto emesso dal giudice di legittimità, che farà stato anche in caso di proposizione ex novo del giudizio.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gianniti, con la ordinanza n. 26970 del 21 settembre 2023.
CONTESTO NORMATIVO: ART.393 CPC
Estinzione del processo
- Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
LA CONTROVERSIA DECISA
Accadeva che i creditori proponevano ricorso in Cassazione affidandosi a tre motivi.
Nel terzo ed ultimo motivo censuravano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui la corte territoriale, nella ricostruzione della fattispecie concreta, non aveva rispettato i dettami dell’art. 393 c.p.c. (secondo i quali, se il giudizio non viene riassunto in sede di rinvio, il processo si estingue) e non aveva considerato che, per effetto dell’estinzione, non si era formato il giudicato sui capi della sentenza della corte territoriale, che erano stati cassati, mentre i capi, che non erano stati espressamente annullati e che non dipendevano dai primi, erano passati in giudicato.
La Suprema Corte, nell’accogliere il primo motivo e ritendendo gli altri due assorbiti cassava la sentenza impugnata con rinvio, affermando che il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale nel caso in cui il giudizio di rinvio ,di merito, si estingua, essendo quest’ultimo prosecuzione del giudizio precedente di legittimità, alla luce di una generale esigenza di economia processuale, da un lato, è prevista l’estinzione dell’intero processo per effetto dell’estinzione del giudizio di rinvio; dall’altro, è mantenuto il carattere vincolante del principio di diritto emesso dal giudice di legittimità, che farà stato anche in caso di proposizione ex novo del giudizio.
LA SPIEGAZIONE
Qualora la sentenza impugnata venga cassata con rinvio, il giudizio deve essere riassunto entro il termine di tre mesi.
L’art. 393 c.p.c. stabilisce che in mancanza di riassunzione o in caso di successiva estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.
Quanto all’interpretazione dell’art. 393 c.p.c. e all’ambito dell’effetto estintivo sul processo la Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che proprio dall’art. 393 c.p.c. deriva la regola per la quale in caso di estinzione del giudizio di rinvio la sentenza di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche rispetto ad un processo futuro con le stesse parti e lo stesso oggetto.
Con l’estinzione vengono travolti solo i provvedimenti che dalla sentenza cassata dipendono ed è solo questo il significato della previsione di estinzione dell’intero processo contenuta nell’art. 393 c.p.c. per il caso di estinzione del giudizio di rinvio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GIUDIZIO DI RINVIO: LA MANCATA RIASSUNZIONE DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’INTERO GIUDIZIO
LA MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO EX ART. 392 CPC NON DETERMINA LA CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07.02.2012 | n.1680
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