In materia di procedura civile, qualora il danno lamentato da parte attrice non risulti adeguatamente documentato per l’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, ciò impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Sono da considerarsi inattendibili e non provate le testimonianze rese da “professionisti” incaricati della manutenzione del bene oggetto dell’evento dannoso, qualora non solo non comunichino tempestivamente al datore di lavoro l’evento, ma omettano anche di denunciarlo alle autorità competenti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma, con la sentenza n. 2631 del 24 ottobre 2023.
Accadeva che la debitrice citava in giudizio la compagnia di assicurazioni e la banca, deducendo di aver sottoscritto con la prima contratto di assicurazione a copertura di eventuali danni riferibili al natante utilizzato in virtù di contratto di locazione finanziaria stipulato con la seconda.
L’attrice, in particolare, lamentava di aver subìto una grave avaria per cui chiedeva che le società convenute (società di Leasing e Assicurazione) fossero condannate in solido tra loro, ovvero ciascuna per la parte di responsabilità accertata, al risarcimento del danno e alla restituzione dei canoni riscossi nei mesi in cui il bene era stato inutilizzabile.
Si costituiva la società di assicurazioni, eccependo il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione del diritto, nonché per denunciare l’inoperatività della garanzia assicurativa e chiedere il rigetto della domanda.
Il giudice, a causa dell’inattendibilità delle testimonianze raccolte da parte attrice e dell’anomalia dell’evento descritto, rigettava la domanda con condanna della debitrice al rimborso in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OVE ERRONEAMENTE AMMESSO ED ESPLETATO, NON PUÒ ESSERE TENUTO IN CONSIDERAZIONE DAL GIUDICE
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Armano – Rel. Moscarini | 08.02.2019 | n.3708
AMMISSIBILITA’ PROVA TESTIMONIALE – QUIETANZA – DICHIARAZIONE CONFESSORIA
LA PROVA TESTIMONIALE PUÒ ESSERE AMMESSA SOLO SE LA QUIETANZA È FRUTTO DI ERRORE O VIOLENZA
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 22.09.2014 | n.19888
E’ ILLEGITTIMA LA RILEVAZIONE D’UFFICIO DELL’INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 19.09.2013 | n.21443
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